accettazione eredita

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ACCETTAZIONE EREDITA’ – TRASCRIZIONE
Prescindendo da affermazioni di principio o studio astratto della fattispecie giuridica, ho preferito
un approccio pragmatico, osservando i casi disciplinati dal codice civile, e la loro differente
regolamentazione.
Ne ho tratto il convincimento che è necessario affrontare il problema della continuità delle
trascrizioni e della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, non già in modo astratto e quasi
acritico, come oggi sembra prevalere, bensì su valutazioni caso per caso, che possono consentire di
superare la “necessita” di operare una trascrizione di accettazione tacita in tutti quei casi in cui,
intuitivamente, sentiamo essere una formalità ingiusta e sgradita.
Bisogna passare dal livello intuitivo a quello di piena consapevolezza.
E’ stato questo il mio tentativo.
La funzione della trascrizione degli acquisti mortis causa (2648) è diversa da quella disciplinata dal
2644.
2644 = risolvere il conflitto di interessi tra 2 aventi causa da uno stesso dante causa.
2648 = attuare la continuità delle trascrizioni (2650).
Esaminiamo i casi pratici, procedendo per step di avanzamento.
Caso n.1: il de cuius vende a Tizio ma Tizio non trascrive a proprio favore o trascrive tardi e dopo
Caio (erede vero). L’erede vero (Caio) accetta l’eredità e trascrive ma non potrà eccepire la mancata
(o tardiva) trascrizione a favore di Tizio, perchè erede e de cuius hanno la medesima personalità
giuridica.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità non gioca alcun ruolo
favorevole.
A ben vedere, in questo caso, non siamo di fronte ad una vicenda successoria di cui preoccuparsi,
perche staremmo ad esaminare un caso in cui il titolare dell’attuale diritto (Tizio) ha acquistato da
un soggetto poi defunto. Non dobbiamo temere alcun erede.
Caso n.2: il de cuius vende a Tizio ma Tizio non trascrive a proprio favore. L’erede vero, Caio,
accetta l’eredità e trascrive e poi vende a Sempronio che trascrive a suo favore.
Rispetto al caso n.1, qui l’erede ha venduto e qui si abbiamo una vicenda successoria.: non rispetto
a Tizio, ma rispetto a Sempronio, che ha acquistato dall’erede Caio.
Sempronio potrà eccepire la mancata (o tardiva) trascrizione a favore di Tizio, perchè erede e de
cuius hanno la medesima personalità giuridica, e quindi si tratta di 2 aventi causa da uno stesso
dante causa (de cuius ed erede), risolto in base al basilare art. 2644.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità gioca un ruolo positivo
perché solo la sua presenza rende efficace (per il principio della continuità delle trascrizioni) la
trascrizione di Caio, anche se può avvenire per ultima, dando efficacia alle trascrizioni avvenute
secondo il loro ordine rispettivo (ex tunc).
Caso n.3: il de cuius vende un immobile a Tizio, che non trascrive a proprio favore (o che trascrive,
è indifferente). L’immobile era stato legato a Caio, che trascrive (o che non trascrive, è
indifferente). Le regole della pubblicità non valgono. Prevale sempre Tizio in applicazione
dell’art.686 cc, che dispone che l’alienazione revoca il legato.
In tal caso la trascrizione dell’acquisto del legato non gioca alcun ruolo favorevole.
Siamo nel caso n.1, con la differenza che chi si presenta dopo non è l’erede istituito ma è un
legatario. Come nel caso n.1, il nostro attuale titolare (Tizio), non deve temere nulla e siamo al di
fuori di vicende successorie di cui preoccuparsi.
Se, poi, il legatario vende a terzi, si prospetta un caso analogo a quello n. 2, con la differenza che il
venditore non è l’erede ma il legatario.
Tizio ha acquistato dal de cuius.
Sempronio ha acquistato dal legatario.
Sempronio ha trascritto prima di Tizio.
Qui non è applicabile il 2644, perchè non c‘è un solo dante causa, ma 2.
Non è applicabile neppure l’art.686 cc, perché qui non vi è semplice conflitto tra l’avente causa dal
defunto ed il legatario, ma il conflitto è tra 2 aventi causa da 2 soggetti diversi. Pertanto vengono in
gioco le regole dettate per salvaguardare la certezza dei traffici giuridici, quelli sulla pubblicità.
Saranno i casi esaminati al n.7.
Fin qui, era il de cuius ad aver venduto al nostro attuale proprietario.
Passiamo ai casi in cui c’è un dante causa che riveste la qualifica di erede (vero o presunto)
Caso n.4: il de cuius lascia erede Tizio, che non trascrive accettazione né espressa né tacita. Tizio
vende prima a Caio e poi a Sempronio. Sempronio trascrive per primo.
Si tratta di un tipico caso di 2 aventi causa da uno stesso dante causa, risolto dal 2644.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, la sua mancanza o la sua
presenza o il suo inserimento temporale, non giocano alcun ruolo.
Caso n.5: il defunto prima dispone per testamento a favore di Tizio e poi a favore di Caio. Tizio
(erede apparente) trascrive per primo l’acquisto a titolo di erede.
Tizio è erede apparente. Caio erede vero.
Le regole della pubblicità non valgono. Prevale sempre Caio in applicazione dell’art.682 cc, che
dispone che il testamento posteriore regola il testamento precedente.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, la sua mancanza o la sua
presenza o il suo inserimento temporale, non giocano alcun ruolo.
A ben vedere, in questo caso, non siamo di fronte ad una vicenda successoria di cui preoccuparsi,
perche stiamo esaminando un caso in cui vi è conflitto tra due eredi, e non tra aventi causa da eredi.
Caso n.6): Il de cuius dispone (a titolo universale) per testamento a favore di Tizio e con altro
testamento a favore di Caio. E’ il caso n. 5.
Però il testamento di Tizio è noto, quello di Caio non ancora.
Tizio è erede apparente.
Tizio vende a Sempronio che acquista in buona fede (e lo prova) e trascrive a proprio favore.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, a favore di Tizio, gioca
un ruolo positivo, perché solo la sua presenza rende efficace (per il principio della continuità delle
trascrizioni) la trascrizione di Sempronio.
Qui si farà applicazione dell’art.534 cc (non dell’art 2652 n.7, né dell’art. 2644 cc).
Potrà avvenire che:
Caso 6-a: Tizio (erede apparente) non trascrive. Caio (erede vero) trova il suo testamento e
trascrive, il suo acquisto o la domanda giudiziale di petizione dell’eredità, prima o dopo (non
importa) la trascrizione di Sempronio (avente causa). Prevale Caio.
Caso 6-b: Tizio (erede apparente) trascrive dopo la trascrizione di Caio. Caio (erede vero) trova il
suo testamento e trascrive, il suo acquisto o la domanda giudiziale di petizione dell’eredità, dopo la
trascrizione di Sempronio (avente causa) ma prima di quella di Tizio. Prevale Caio.
Caso 6-c: Tizio (erede apparente) trascrive dopo la trascrizione di Caio. Caio (erede vero) trova il
suo testamento e trascrive, il suo acquisto o la domanda giudiziale di petizione dell’eredità, dopo la
trascrizione di Sempronio (avente causa) e dopo quella di Tizio. Prevale Caio.
Caso 6-d: Tizio (erede apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (erede vero) trova
il suo testamento e trascrive, il suo acquisto o la domanda giudiziale di petizione dell’eredità, dopo
la trascrizione di Tizio (erede apparente) ma prima di quella di Sempronio (avente causa) . Prevale
Caio.
Caso 6-e: Tizio (erede apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (erede vero) trova
il suo testamento e trascrive, il suo acquisto o la domanda giudiziale di petizione dell’eredità, dopo
la trascrizione di Tizio (erede apparente) e dopo di quella di Sempronio (avente causa) . Prevale
Sempronio.
Caso n.7) il de cuius dispone (a titolo universale o particolare) per testamento a favore di Tizio.
Tizio vende a Sempronio che acquista in buona fede (e si presume) e che trascrive a proprio favore.
L’acquisto mortis causa di Tizio viene contestato giudizialmente (ma non si tratta di petitio
hereditatis) e l’attore vince.
Tizio è erede o legatario apparente.
Qui si farà applicazione dell’art.2652 .7 cc (non dell’art 534, né dell’art. 2644 cc).
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità o del legato, a favore di
Tizio, gioca un ruolo positivo, perché solo la sua presenza rende efficace (per il principio della
continuità delle trascrizioni) la trascrizione di Sempronio, la quale deve essere efface per essere
considerata come trascritta prima della domanda giudiziale, poiché il 2652 n.7 mette a confronto le
date della trascrizione della domanda giudiziale sia con la trascrizione dell’acquisto mortis causa
che con la trascrizione dell’atto di acquisto.
Potrà avvenire che:
Caso 7-a: Tizio (erede o legatario apparente) non trascrive. Caio (attore) contesta e trascrive,
evidentemente, prima di Tizio. La sentenza che accoglie la domanda pregiudica i diritti di
Sempronio.
Prevale Caio.
Caso 7-b: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive dopo la trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive prima di Tizio ma dopo Sempronio. La sentenza che accoglie la domanda
pregiudica i diritti di Sempronio, perché la sua trascrizione è inefficace. Prevale Caio.
Caso 7-c: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive dopo la trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive prima di Tizio e prima di Sempronio. La sentenza che accoglie la domanda
pregiudica i diritti di Sempronio. Prevale Caio.
Caso 7-d: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive dopo Tizio, entro i 5 anni, e prima di Sempronio. La sentenza che accoglie la
domanda pregiudica i diritti di Sempronio. Prevale Caio.
Caso 7-e: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive dopo Tizio, entro i 5 anni, e dopo di Sempronio. La sentenza che accoglie la
domanda, nonostante la perfetta continuità delle trascrizioni, pregiudica i diritti di Sempronio.
Prevale Caio.
Caso 7-f: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive dopo Tizio, dopo i 5 anni, e prima di Sempronio. La sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i diritti di Sempronio. Prevale Sempronio.
Caso 7-g: Tizio (erede o legatario apparente) trascrive prima della trascrizione di Caio. Caio (attore)
contesta e trascrive dopo Tizio, dopo i 5 anni, e dopo di Sempronio. La sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i diritti di Sempronio. Prevale Sempronio.
Caso n.8: il de cuius dispone (a titolo universale o particolare) per testamento a favore di Tizio.
Tizio vende a Sempronio che acquista in buona fede (e si presume) e che trascrive a proprio favore.
L’acquisto mortis causa di Tizio viene contestato giudizialmente e l’attore perde.
Tizio è erede o legatario vero e definitivo.
Qui si farà applicazione dell’art.2652 .7 cc (non dell’art 534, né dell’art. 2644 cc).
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità o del legato, a favore di
Tizio, non gioca alcun ruolo, dato l’esito del giudizio.
Prevale sempre Sempronio.
Caso n.9: sono presenti nel ventennio una o più provenienze successorie, e non è sanata la
continuità delle trascrizioni, per mancanza di una o più accettazioni (tacite o espresse).
Non si versa in alcuno dei casi di conflitto sopra evidenziati.
E’ presente un atto nullo o annullabile.
In tal caso la trascrizione dell’accettazione (espressa o tacita) dell’eredità gioca un ruolo positivo
perché solo la sua presenza rende efficace (per il principio della continuità delle trascrizioni) tutta la
catena di trascrizioni, rendendo possibile, nella ricorrenza di tute le condizioni disposte dall’art.
2650 n.6 cc, la cosiddetta “pubblicità sanante” (ma non dimenticando che la continuità, quando
manchi, può sempre essere sanata con effetto ex tunc).
Dall’esame dei casi si ricava che l’importanza della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità,
varia a seconda della situazione giuridica che si esamina e, pertanto, l’operatore di diritto deve
rapportarsi a questa e comportarsi di conseguenza.
Applicare acriticamente il principio: presenza di successione = necessità di trascrizione
dell’accettazione, sembra eccessivo.
RILEVANZA DELLA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
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Non nel caso n.1, perché si tratta di conflitto tra 1 avente causa e 1 dante causa (pubblicità
irrilevante);
Si, nel caso 2, perché serve a far risaltare l’unicità di personalità giuridica tra de cuius ed
erede vero, con conseguente applicazione dell’art. 2644 c.c.
Non nel caso n.3, che ha una disciplina speciale, fuori dall’ambito pubblicitario;
Non nel caso n.4, perché perché si tratta di dirimere il conflitto di 2 aventi causa da un unico
avente causa, con applicazione dell’art.2644 cc, senza che vi sia necessità di far risaltare
alcuna unicità di personalità.
Non nel caso n.5, che ha una disciplina speciale, fuori dall’ambito pubblicitario;
Si, in tutti i casi n.6, perché concorre – unitamente ad altri elementi – a fare salvi i diritti del
proprio avente causa, secondo la disciplina particolare dell’art. 534 c.c
Si, in tutti i casi n.7, perché concorre – unitamente ad altri elementi – a fare salvi i diritti del
proprio avente causa, secondo la disciplina particolare dell’art. 2652 n.7 c.c
Non nel caso n.8, perché l’avente causa dall’erede vero (tale riconosciuto a seguito del
giudizio) non ha alcun concorrente.
Si nel caso n.9, per l’applicazione pura del principio della continuità delle trascrizioni (ma
non dimenticando che la continuità, quando manchi, può sempre essere sanata con effetto ex
tunc).
RILEVANZA DELLA CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI
Le Banche chiedono, nella relazione notarile, che venga certificata la continuità delle trascrizioni.
Quanto è fondamentale?
a) la continuità può mancare o esservi ma senza alcun risvolto positivo, come nei casi n.1, n.4, n.5 e
n.8, dove la continuità delle trascrizioni o manca per definizione o è indifferente data la fattispecie;
b) la continuità può essere perfettamente rispettata ma non è sufficiente a garantire la validità della
ipoteca da concedere, come nel caso n.3.
c) la continuità è perfettamente rispettata ed è utile per la validità della ipoteca da concedere,
come nei casi n.2, n.6 e n.9.
d) il caso n. 7 presenta ipotesi in cui la continuità è utile (da 7-a fino a 7-d), un caso in cui la
pur perfetta continuità po’ rilevarsi inutile e travolta (il caso n. 7-e); due casi in cui la mancanza
di continuità di trascrizioni non si rivela neppure dannosa (n. 7-f e 7-g).
L’operatore di diritto deve, perciò, valutare la situazione che ha di fronte ed elaborare una relazione
adeguata in funzione della validità dell’ipoteca che andrà a costituirsi.
Allo stesso modo dovrà orientarsi, nel caso in cui sia chiamato a valutare se, nel momento in cui
stipula una vendita con provenienza ereditaria, debba caldeggiare una trascrizione tacita dell’eredità
per consentire all’acquirente di giungere alla continuità di trascrizioni o se non sia il caso di
soprassedervi, considerandola inutile, in funzione del caso concreto che tratta.
Qui bisogna ulteriormente distinguere tra provenienze ereditarie presenti nel ventennio prive di
trascrizioni civilisticamente rilevanti (non così la dich. di succ.) e di provenienza ereditaria
riconducibile direttamente all’attuale venditore.
Nel primo caso, sarà sufficiente un esame della situazione pregressa e degli effetti già prodotti per
accertarsi che, per esempio, che non vi sia più spazio né per una azione petitoria ex art. 534 cc dati
gli effetti di una usucapione sul singolo bene trattato (l’azione petitoria è, infatti imprescrittibile), né
per una azione ex art. 2652 n.7 dato il tempo trascorso e la mancanza di trascrizioni contro, che non
vi siano atti nulli o annullabili, allontanando lo spettro dell’art. 2652 n.6.
Bisogna osservare e valutare, in pratica, tutte le peculiarità del ventennio.
Nel secondo caso, invece, configurandosi un caso i cui effetti, invece che già prodotti nel passato
(osservabili, studiabili e valutabili), sono destinati a ripercuotersi in futuro, sarà necessario
caldeggiare ed effettuare la trascrizione tacita dell’eredità dell’attuale venditore, onde fornire
all’acquirente la più ampia tutela professionalmente assicurabile.
Infine, mi sembra affascinante ma non condivisibile, l’osservazione di Marasà, in base alla quale la
trascrizione tacita dell’eredità, quando si realizza attraverso una vendita è già da considerarsi
avvenuta con la trascrizione della vendita, senza necessità di una ulteriore nota, perché l’atto che
comporta accettazione tacita viene già trascritto e depositato in Conservatoria, dovendosi – se del
caso – estendersi alle altre conservatorie dove sono ubicati i beni ereditati, non oggetto di vendita.
La nota a sé stante, sarebbe limitata ai casi in cui l’accettazione tacita derivi da altri atti che però
siano sentenza, atto pubblico (diverso dalla vendita) come ad esempio una procura per pratiche
successorie, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente 8come
attribuzione del bene ereditato e personale a favore del coniuge in sede di separazione). E questa
impostazione giustificherebbe anche il diverso dettato del comma 1 del 2648 (“si devono
trascrivere”) e del comma 3 (“si può richiedere la trascrizione”). Nel primo caso, la trascrizione è
imposta come conseguenza di una dichiarazione espressa a cui consegue il fatto acquisitivo. Nel
secondo caso, è un mero onere a favore di chi, agendo su vie traverse, intende profittare di tali vie
per configurare la continuità delle trascrizioni a proprio favore.
Non così nel caso di vendita a terzi, dove la trascrizione della vendita costituirebbe essa stessa
trascrizione dell’accettazione tacita, con conseguente realizzata continuità.
Perchè non condivisibile?
Perché, sulla base di quanto disposto dagli articoli 534 e 2652 n.7 (di cui ai superiori casi n. 7 e
n.8), si evince chiaramente che il legislatore ha previsto un confronto tra la trascrizione di chi agisce
in petitio hereditatis (534) o in contestazione dell’acquisto a titolo successorio (2652) da un lato e la
trascrizione dell’acquisto a titolo di erede e la trascrizione dell’acquisto dall’erede apparente,
dall’altro lato.!!
Per cui il legislatore ha tenuto distinte le due trascrizioni (l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto
dall’erede apparente) che devono essere ontologicamente distinte, e non riunificabili come
sostenuto da Giovanni Marasà.
Infine non è possibile condividere l’altra affermazione di Giovanni Marasà, secondo cui chi
acquista dall’erede vero ha bisogno dei soli 5 anni di cui all’art. 2652 n.7 cc., mentre chi acquista
dall’erede apparente necessita dei 20 anni.
In realtà non è possibile stabilire se l’erede sia vero o apparente se non dopo l’esito del giudizio con
cui si contesta l’acquisto a causa di morte o con cui si esercita la petitio hereditatis.
Quindi saremo di fronte ad un erede apparente (ad esempio perché nominato tale con un testamento
nullo, o con testamento valido ma sotto condizione, o in caso di apparente successione legittima ma
in realtà testamentaria) se il giudizio darà ragione all’attore e, in tal caso, varranno le considerazioni
sopra riportate al caso n.6 ed al caso n.7 e di fronte ad un erede vero, se il giudizio non sarà
favorevole all’attore, con le relative considerazioni di cui al caso n.8.
Pertanto, a priori, non è possibile fermare l’analisi del ventennio e tranquillizzarsi se negli ultimi 5
anni dalla trascrizione dell’acquisto a titolo di erede o di legatario non sia successo nulla, poiché è
ancora ancora possibile una eventuale azione petitoria, a meno che non si siano prodotti gli effetti di
una usucapione, anche breve, sul singolo bene ereditario che si tratta.
Ancora una volta, la valutazione complessiva, ponderata ed approfondita del professionista, sul
singolo caso, deve prevalere su stereotipi astratti e preconfezionati, esageratamente rigidi nell’una o
nell’opposta direzione.
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