Relazione di Paolo Zanolli 563AC «Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento» (causa T-310/01) Questa relazione parte dalla sentenza del tribunale del 22 ottobre 2002, nella quale si trovano contro la Schneider Electric SA e la Commissione delle Comunità europee su una questione di operazione di concentrazione. L’art. 2 del regolamento (Cee) del 21/12/89 n°4064 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese dispone che la Commissione tiene conto: a)della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato; b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. c)le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune. d)le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. e)una concentrazione, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune f)se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva. La Schneider Electric SA , società di diritto francese, è la holding di un gruppo attivo nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione. La Legrand SA è una società di diritto francese specializzata nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione. Il 16 febbraio 2001, la Schneider e la Legrand notificavano alla Commissione, conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 4064/89, il progetto della Schneider di lanciare un'offerta pubblica di scambio sull'insieme delle azioni della Legrand detenute dal pubblico. In pratica Schneider non aveva il diritto di voto ma deteneva l’intero pacchetto azionario; dal canto suo la Commissione voleva che cedesse un po’ d’azioni.Si tratta in questo caso di una concentrazione orizzontale, con 2 imprese sullo stesso piano che vogliono fondersi. Successivamente le parti notificanti trasmettevano alla Commissione un nuovo progetto di notifica. La Commissione concludeva che l'operazione di concentrazione notificata rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e che la sua compatibilità con il mercato comune e con lo Spazio economico europeo sollevava seri dubbi. In applicazione dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 447/98, la Commissione inviava alla Schneider, il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti con la quale contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell'operazione notificata, su un certo numero di mercati settoriali nazionali. Il 29 agosto 2001, si svolgeva una riunione tra la Schneider ed i servizi della Commissione al fine di definire eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 4064/89, destinate a risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. Dopo una serie di incontri la Commissione stilava la sua decisione, in cui si diceva che l’operazione di concentrazione notificata dalla Schneider che permetterebbe a tale impresa di acquisire il controllo esclusivo della Legrand è dichiarata incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. La Commissione ha ritenuto che l'operazione progettata creerà una posizione dominante, la quale avrà come risultato che una concorrenza effettiva risulterà ostacolata in modo significativo sui mercati italiani, danesi, spagnoli, portoghesi, britannici, spagnoli: e greci. La Commissione ha infine ritenuto che gli impegni proposti dalla Schneider non consentiranno di risolvere i problemi di concorrenza individuati nella Decisione. La Schneider fece ricorso di annullamento e rimborso spese presso il Tribunale, mentre la Commissione sostenne di respingere il ricorso e di condannare l’impresa alle spese. Gli argomenti sviluppati dalla Schneider a sostegno del proprio ricorso sono 9, riassumibili in irregolarità del procedimento,errori manifesti commessi dalla Commissione nel valutare, da un lato, l'impatto dell'operazione notificata e, dall'altro, gli impegni proposti dalla Schneider per rendere l'operazione compatibile con il mercato comune, e violazione dei diritti della difesa. Irregolarità del procedimento per violazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 La Schneider sostiene che la Commissione disponeva di un termine di quattro mesi a partire dal 30 marzo 2001, data dell'avvio della seconda fase del procedimento, per constatare l'incompatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune. Passati i 4 mesi la Commissione non aveva ancora prodotto la sua decisione e quindi l'operazione di concentrazione controversa dovrebbe reputarsi esser stata dichiarata compatibile con il mercato comune. La Commissione però sostiene di essersi avvalsa di una sospensione eccezionale del termine di 4 mesi nel caso in cui circostanze imputabili ad uno dei soggetti partecipanti all'operazione di concentrazione notificata costringano la Commissione a chiedere informazioni mediante decisione. Infatti la Commissione avrebbe ordinato una serie di informazioni alla Schneider per poter produrre la propria decisione; il Tribunale ha quindi respinto il primo ricorso della Schneider in quanto essa ha omesso di dimostrare l’illegittimità di tale Decisione e ha riconosciuto che essa non è viziata da illegittimità. Carattere erroneo del ragionamento economico sul quale si basa l’analisi dell’impatto di concentrazione La Schneider sostiene che la Commissione ha adottato il criterio della scarsa sensibilità ai prezzi della domanda complessiva di materiale elettrico a bassa tensione (per poter aumentare i prezzi in quanto indipendente da altri soggetti economici), mentre occorrerebbe fondarsi sull'elasticità propria dell'offerta tariffaria di un'impresa, dimostrando che le campagne pubblicitarie lanciate dai produttori a favore di un prodotto determinano un aumento delle vendite,a discapito dei concorrenti.In sintesi la diatriba tra le 2 parti vertere sulla sensibilità ai prezzi della domanda a ciascun produttore. Per il Tribunale tale questione è strettamente connessa a quella della fedeltà al marchio dei quadristi e degli installatori, i quali cambiano marchio rapidamente in caso di variazioni dei prezzi del materiale elettrico. Il Tribunale partendo dal fatto che dall'aumento delle vendite di articoli in promozione non può necessariamente dedursi una propensione dei quadristi e degli installatori ad un rapido cambiamento di marchi, ritiene che la significativa fedeltà di quadristi e installatori al marchio sussiste, dando così ragione alla Commissione. Da questa conclusione il Tribunale deduce che può risultare difficile per un nuovo concorrente entrare nel mercato settoriale di Schneider. Tale ricorso è quindi respinto. Sopravvalutazione della posizione dell'entità risultante dalla fusione La Schneider sostiene che la Commissione ha effettuato un'analisi globale a livello europeo dell'impatto dell'operazione notificata, anziché procedere paese per paese sulla base della delimitazione dei mercati di prodotti. Tale analisi globale avrebbe portato la Commissione a qualificare la nuova entità come «leader europeo» ed a concludere che questa godrà di una serie di vantaggi sostanziali rispetto ai suoi concorrenti, costituiti in particolare dall'estensione della sua copertura geografica, dalle sue relazioni con i grossisti, dall'ampiezza della sua gamma di prodotti e dalla sua disponibilità di un gran numero di marchi. Per la Schneider questo non è vero, in quanto ci sono dei limiti geografici che permettono una sopravvivenza della concorrenza, perché la concorrenza va valutata stato per stato e non in senso europeo. Partendo dalla considerazione che la Schneider occupa il secondo posto a livello mondiale nel settore dei materiali elettrici a bassa tensione, mentre la Legrand è il leader mondiale della distribuzione elettrica ultraterminale, la Commissione produce una serie di considerazioni nelle quali sostiene che questa concentrazione porterà la nuova entità ad assumere posizioni dominanti in quasi tutti i mercati europei, con forte copertura geografica e un’immensa gamma di prodotti che nessun altro concorrente potrà avere. Il Tribunale però sostiene che la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su mercati settoriali di dimensione nazionale possono essere accertati soltanto sulla scorta di indizi di potenza economica relativi a tali mercati, eventualmente integrati dalla presa in considerazione di effetti transnazionali, fatto che non si è rivelato in questo caso. Afferma quindi che la Commissione ha utilizzato il metodo senza distinzioni della copertura geografica dell'entità risultante dalla fusione, nel senso di ritenere che tale copertura si estenda all'insieme del SEE, al fine di dimostrare la creazione od il rafforzamento della posizione dominante di tale entità sui mercati settoriali nazionali dei componenti per quadri elettrici e delle attrezzature ultraterminali.Perciò il ricordo viene accolto. Analisi contraddittoria della struttura della concorrenza a livello dei grossisti La Schneider rileva errori di ragionamento sui rapporti tra produttori e grossisti e incoerenze negli effetti che la Commissione fa derivare, in particolare, dal grado elevato di concentrazione della distribuzione sulla pressione concorrenziale che i grossisti sono capaci di esercitare sull'entità risultante dalla fusione. La Commissione sostiene che nei paesi in cui la distribuzione è fortemente concentrata i grossisti dipenderebbero maggiormente dai produttori, perché dispongono dei marchi più famosi,concedendo loro sconti tanto più alti quanto più essi concentreranno le proprie vendite sui prodotti di tali produttori. Il Tribunale sostiene che la Commissione per giungere alle conclusioni sul rapporto grossistiproduttori si sia basata su un’analisi a livello transnazionale e non paese per paese; inoltre non è dimostrato che i grossisti siano incapaci di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità Schneider-Legrand.Infine la Commissione non ha dimostrato come in alcuni paesi la nuova entità avrà un accesso privilegiato alla distribuzione; pertanto il ricorso è stato accettato. Mancanza di un'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata sui diversi mercati settoriali nazionali considerati negli addebiti formulati dalla Commissione Secondo la Schneider la Commissione non avrebbe effettuato un’analisi dell’operazione di concentrazione stato per stato, ma solo a livello generale, cioè transnazionale.In particolare avrebbe trasportato sul mercato francese la situazione della concorrenza ottenuta con i risultati degli altri mercati nazionali. La Commissione nega tali considerazioni e sostiene di aver svolto a livello nazionale delle analisi per mettere in risalto l’ineguaglianza nella gamma di prodotti e di marchi di cui disporrebbe la nuova entità nata dall’operazione di concentrazione. Il Tribunale ritiene che la Commissione ha prodotto risultati inattendibili riguardo all’accesso alla distribuzione delle imprese in quanto non sono stati calcolati nei mercati settoriali nazionali; non è attendibile quindi l’affermazione sostenuta dalla Commissione riguardo al fatto che i grossisti siano costretti a distribuire prodotti della gamma della Schneider-Legrand che fino ad allora non distribuivano.L’enormità della gamma di prodotti della Schneider-Legrand rispetto ai concorrenti, sostenuta dalla Commissione,viene invalidata dal Tribunale, perché tale gamma è il risultato di una sommatoria astratta dei diversi tipi di materiali elettrici a bassa tensione che il gruppo offrirà a livello europeo e non dalla gamma effettivamente offerta su ciascuno dei mercati settoriali nazionali.La Commissione ha sovrastimato la potenza economica del nuovo gruppo inserendo nella propria analisi dell’operazione di concentrazione una gamma di prodotti che non riflette la reale situazione della concorrenza che si manifesterà sui mercati una volta notificata tale operazione.Stesso discorso vale per la gamma di marchi.Sulla base di tali argomentazioni il ricorso è accolto. Errori manifesti di valutazione inficianti l'analisi dell'impatto dell'operazione di concentrazione notificata su taluni mercati nazionali di componenti per quadri di distribuzione elettrica La Schneider contesta alla Commissione il fatto di non aver incluso nelle quote di mercato della ABB e della Siemens (concorrenti principali dell’entità che nascerà dalla fusione) la parte delle vendite di componenti per quadri elettrici che tali società effettuano insieme con gli installatori e i quadristi che esse hanno integrato verticalmente nell’ambito del loro gruppo.Per la Schneider i produttori di quadri elettrici devono essere considerati concorrenti diretti indistintamente dal fatto che essi siano quadristi o installatori; distinzione che invece fa la Commissione. Rifiutando di tener conto delle vendite integrate della ABB e della Siemens, la Commissione avrebbe sottostimato le quote di mercato di tali due società e, di conseguenza, sopravvalutato la potenza economica della nuova entità. Il Tribunale afferma che la Commissione ha erroneamente rifiutato di includere nel calcolo delle quote di mercato della ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici; la Commissione ha quindi sottostimato la potenza economica di queste 2 società concorrenti alla futura Schneider-Legrand, che invece è stata sopravvalutata. Erronea analisi dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati danesi di componenti per quadri elettrici terminali La Schneider contesta alla Commissione il fatto di avere una posizione dominante in Danimarca, che il suo numero di marchi non porterà ad una posizione dominante sul mercato in quanto il marchio Legrand è sconosciuto in Danimarca.Contesta inoltre l’affermazione della Commissione nella sua Decisione riguardo all’assenza di significativa concorrenza. Il Tribunale ritiene che anche in questo punto ci siano dei vizi specifici da parte della Commissione, come quello di non aver tenuto conto delle vendite integraste di componenti per quadri elettrici della ABB e Siemens per calcolare le quote di mercato in Danimarca. Inoltre la Legrand è assente in alcuni segmenti del mercato mentre nei componenti per quadri terminali è solo quinta con una quota bassa e quindi non è una diretta concorrente di Schneider. L’apporto dei marchi e la notorietà di Legrand sono limitati Nella Decisione non è stata dimostrata in caso di fusione la nuova entità avrà una posizione dominante sui mercati danesi di componenti per quadri terminali, e non ci saranno ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva.Il ricorso è quindi accolto. Analisi erronea dell'incidenza dell'operazione di concentrazione notificata sui mercati italiani di componenti per quadri elettrici di piano e terminali La Schneider sostiene le quote dei principali operatori sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali non consentono di dimostrare la creazione sui medesimi di una posizione dominante.Inoltre Schneider ritiene che la Commissione fondi le sue analisi sulla scomparsa della rivalità tra essa e Legrand, senza ricordare i concorrenti di Schneider hanno le stesse quote di mercato di Legrand, e la scomparsa di questa rivalità non è un fattore essenziale di concorrenza.Infine questa operazione di concentrazione non indebolirà i concorrenti sul mercato italiano, come invece sostiene la Commissione. Come nel precedente punto anche qui ritornano vizi specifici della Commissione, come non aver calcolato nelle quote dei mercati italiani le vendite integrate di componenti per quadri elettrici di ABB e Siemens; del fatto che Schneider prima della fusione occupava solo il terzo posto molto distaccata da ABB.Il ricorso è anche qui accolto Il Tribunale giudica che gli errori, le omissioni e le contraddizioni sopra constatati nell'analisi della Commissione relativa all'impatto dell'operazione notificata rivestono un carattere di sicura gravità e sono tali da privare di valore probante la valutazione economica dell'impatto dell'operazione di concentrazione sulla quale si fonda la contestata dichiarazione di incompatibilità. Per il Tribunale quindi la concentrazione in Italia era legittima, perché la nuova entità sarebbe stata concorrente ad ABB Discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la Decisione L’ultimo punto riguarda una violazione dei diritti della difesa nella quale il Tribunale rileva come la Schneider abbia sottolineato all'udienza di non avere in effetti potuto proporre in tempo utile rimedi ai problemi di concorrenza per i quali essa non ha contestato la Decisione.In tal modo la Schneider è stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un'autorizzazione che la Commissione avrebbe potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in condizione di presentare in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere l'insieme dei problemi di concorrenza individuati dalla Commissione a livello di distribuzione in Francia.Le conseguenze di tali irregolarità sono molto gravi per il fatto che i rimedi costituiscono il solo modo di scongiurare una dichiarazione di incompatibilità di un'operazione di concentrazione.Il ricorso è quindi accettato. Alla base di tutte queste argomentazioni il Tribunale dichiara che la Decisione della Commissione è annullata e la Commissione è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Schneider Electric SA.