IP/05/894 Bruxelles, 11 luglio 2005 Rumore ambientale: la Commissione procede nei confronti di sette Stati membri La Commissione europea ha formalmente intimato a 11 Stati membri di recepire nell'ordinamento nazionale una normativa comunitaria mirante ad armonizzare in tutta l'Unione europea le modalità per affrontare i problemi connessi al rumore. Il termine fissato per il recepimento della normativa era il 18 luglio 2004: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito non hanno rispettato la scadenza. Qualora uno Stato membro non ottemperi alla richiesta, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Questa iniziativa rientra in una serie di decisioni riguardanti procedimenti di infrazione in campo ambientale nei confronti di vari Stati membri, di cui la Commissione sta dando comunicazione. Il commissario per l'Ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "L'Unione europea mira a ridurre in maniera sostanziale entro il 2012 il numero delle vittime dell'inquinamento acustico in Europa: per conseguire tale obiettivo è essenziale che tutti gli Stati membri attuino i provvedimenti definiti di comune accordo. Invito gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto (e sono quasi la metà) ad accelerare gli sforzi in tal senso". Determinazione e gestione del rumore ambientale La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale definisce un'impostazione comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. Gli Stati membri sono tenuti a seguire metodologie comuni per tracciare una mappa delle zone più a rischio di inquinamento acustico, tutelare il diritto del pubblico a essere informato e consultato e attuare piani d'azione a livello locale. Questa direttiva rappresenterà inoltre la base per l'elaborazione di provvedimenti comunitari relativi alle sorgenti di rumore. Poiché l'Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Finlandia (nella provincia di Åland), la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo e il Regno Unito non hanno ancora attuato la direttiva, la Commissione ha inviato loro un parere motivato. Iter procedurale Procedimento standard L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di promuovere un procedimento legale nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da giustificare l'avvio di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro in questione una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo ammonimento scritto), in cui intima alle autorità dello Stato membro di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, generalmente di due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di trasmettergli un "parere motivato" (ultimo ammonimento scritto) in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a conformarsi a tale parere entro un termine stabilito, generalmente di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario. Le iniziative della Commissione descritte in questo comunicato stampa sono state adottate a norma dell'articolo 226, se non specificato diversamente. Seguito del procedimento L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo ammonimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo ammonimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato. Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare il seguente sito web: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions Per le sentenze della Corte di giustizia: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm Per la politica comunitaria in materia di rumore: http://europa.eu.int/comm/environment/noise/home.htm 2