procedura

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ASLTO5
PROCEDURA
S.C. SANITA’ ANIMALE REGISTRAZIONE NUOVE
UFFICIO ANAGRAFE
AZIENDE / ALLEVAMENTI
Procedura 01
Rev. 00 - 31/08/2010
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INTRODUZIONE
Le anagrafi zootecniche informatizzate rappresentano uno degli strumenti più
importanti per la conoscenza dell’entità e delle peculiarità del patrimonio zootecnico.
Esse sono regolate da norme comunitarie e nazionali. L’emanazione del D.P.R. n. 317
del 30 aprile 1996, a cui sono seguite numerose modifiche e integrazioni, in particolare
il D.P.R. n. 437 del 19/10/2000 e il D.M. 31/01/2002 “Disposizioni in materia di
funzionamento dell’anagrafe bovina”, è stato il primo passo per la creazione di una
banca dati nazionale relativa alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina.
La Legge n. 200 del 01/08/2003, il manuale operativo approvato con Decreto
Ministeriale 09/10/2007 e il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 29/12/2009 (G.U. n. 65 del 19/03/2010), rappresentano le norme
legislative per l’organizzazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale degli equidi.
Il D.L. 336/99 e il D.lvo n. 267 del 29/07/2003 prevedono la registrazione delle
aziende in cui vengono allevate specie avicole a fini alimentari.
La seguente procedura operativa codifica gli adempimenti da adottare al fine della
registrazione in Banca Dati di nuove aziende e allevamenti della specie bovina,
bufalina, suina, ovina, caprina, equina (cavalli,asini,muli) e avicoli.
Per apertura di allevamenti di altre specie animali dovrà essere preventivamente
contattato l’Ufficio Anagrafe.
In caso di richiesta di apertura di aziende/allevamenti (di tutte le specie) “industriali” o
di notevole consistenza numerica è necessario che l’interessato presenti domanda in
Comune al fine di verificare preventivamente l’esistenza di eventuali vincoli o limitazioni
all’insediamento di tali allevamenti.
PROCEDURA
1. Il detentore, prima di introdurre gli animali nell’allevamento, deve presentare
domanda di assegnazione del Codice Aziendale presso la sede di distretto (Chieri,
Carmagnola, Moncalieri, Poirino, Castelnuovo) compilando il modulo previsto per il
tipo di allevamento che deve essere aperto (modulo UA 01 –02 –03 –04 –05 –06).
Il modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato dagli interessati (detentore e
proprietario degli animali), dovrà essere vistato da un amministrativo o veterinario
al momento del ritiro allo sportello.
Per l’apertura di allevamenti Bovini, Suini o Ovicaprini l’amministrativo addetto allo
sportello dovrà informare il detentore degli obblighi di registrazione delle
movimentazioni in Banca Dati e qualora il detentore affidi la delega all’Asl occorre
far firmare il contratto (mod. UA07) di autorizzazione alla registrazione dei dati in
Banca Dati.
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AZIENDE / ALLEVAMENTI
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In caso di allevamenti in cui esiste un contratto di soccida fra detentore e
proprietario è necessario allegarne una copia.
2. Una copia di tale domanda deve essere immediatamente trasmessa al veterinario
competente per territorio che deve procedere al più presto ad un sopralluogo, con
relativo verbale e alla compilazione del mod. D/Sisp, per verificare l’esattezza dei
dati riportati sul modulo e il possesso dei requisiti igienico sanitari necessari ad
ospitare animali della specie richiesta ed in numero massimo non superiore a quello
consentito dalle norme vigenti (D.L.vo 146/01 e 331/98).
Qualora riscontri errori sulla compilazione del modulo deve procedere alle correzioni
ed alla segnalazione nel verbale.
In caso di apertura di allevamenti in codice aziendale già esistente ( es. azienda con
bovini che apre anche un allevamento per pochi ovicaprini ) il veterinario territoriale
può non effettuare il sopralluogo ed esprimere parere favorevole sul modulo di
apertura.
3. Il veterinario territoriale consegna il verbale di sopralluogo all’amministrativo del
distretto di appartenenza che provvederà ad allegarlo al modulo di apertura in
originale e trasmetterlo all’Ufficio anagrafe.
4. L’Ufficio anagrafe provvede all’assegnazione del Codice aziendale, alle registrazioni
previste su BDR/ARVET/SIV, alla registrazione del sopralluogo su controlli ufficiali in
ARVET, alla registrazione dei diritti sanitari veterinari sul SIV così come previsto dal
tariffario regionale:
A003 ACCERTAMENTO IDONEITÀ LOCALI/IMPIANTI ADIBITI A:
cod
descrizione
1
SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAMIGLIARE FINO A 100 MQ
importo
base
50,00
2
SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAM. DA 100 A 500 MQ
100,00
3
SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAM. OLTRE 500 MQ
200,00
4
PICCOLI ALLEV. CARATTERE FAMIGLIARE
25,00
In considerazione che il diritto sanitario è in base alla superficie delle strutture di
allevamento, tale dato dovrà essere chiaramente indicato nel modulo di apertura.
5. L’Ufficio anagrafe comunica all’interessato (allegato 08 o 09), in caso di apertura di
nuova azienda il codice aziendale assegnatogli e le informazioni relative alla
detenzione degli animali (registri carico e scarico, registri trattamenti, verifica
libretti equini e registrazioni in B.D. equina).
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6. L’Ufficio anagrafe comunica al Sindaco del Comune (allegato 10), e per conoscenza
alla S.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, alla S.C. Igiene e Sanità
pubblica, al veterinario territorialmente competente la registrazione sanitaria del
nuovo allevamento.
7. L’Ufficio anagrafe archivia la pratica in originale nel dossier aperture e variazioni
anagrafiche in ordine di codice aziendale.
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