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n.xxxx R.G.A.S.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Roma
Sezione prima bis civile
In persona
seguente
del
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
giudice dott.ssa Eugenia Serrao,
ha
emesso
il
DECRETO
letta l’istanza di autorizzazione a sottoscrivere il consenso
informato ad intervento chirurgico depositata in data 11 maggio 2009
dall’Amministratore di Sostegno di xxxxx, nata a xxxx il ……. 1918;
letta la relazione medica del dott. xxxxxx, Dir. U.O. Chirurgia del
Ginocchio, Artroscopia e Traumatologia dello Sport presso la ASL di
xxxxxx in data 11 maggio 2009, dalla quale si evince che la paziente
dovrebbe
essere
sottoposta
contemporaneamente
a
due
trattamenti
chirurgici ad alto rischio (ricostruzione del tendine rotuleo e
riprotesizzazione del ginocchio), che presentano enormi difficoltà
tecniche e scarsi risultati in letteratura, ed al contempo comportano un
periodo post-operatorio con immobilizzazione di circa 60 giorni in
apparecchio gessato;
lette le conclusioni del medesimo specialista, che sconsiglia gli
interventi chirurgici per il rischio di complicanze, anche in relazione
all’età della paziente;
rilevato che:
con dichiarazione scritta in data 1 maggio 2009, la
Beneficiaria ha espresso la volontà di essere sottoposta all’intervento
chirurgico;
non sono stati descritti i rischi connessi all’omesso
intervento;
nel corso del procedimento per la nomina di Amministratore di
Sostegno l’audizione diretta dell’interessata ha permesso di accertare
che si tratta di ‘persona orientata nel tempo e nello spazio e mantiene
discrete capacità cognitive, ma le condizioni di salute psico-fisica non
le consentono di gestire autonomamente gli atti della vita quotidiana’
(decreto emesso il 19 gennaio 2007);
è in atti consulenza psichiatrica della ASL di xxxx in data 23
ottobre 2008 (dott.ssa xxxx), dalla quale si evince che la paziente è
‘lucida, orientata, collaborativa; non disturbi di sensopercezione né
ideazione, tono dell’umore in equilibrio’;
è in atti, altresì, consulenza geriatrica della ASL di xxxx in
data 24 luglio 2008 (dott.ssa xxxxx), dalla quale si evince che la
paziente presenta ‘demenza senile…peggiorata negli ultimi tempi con
disturbi del comportamento. Sindrome ansioso-depressiva;
è in atti, altresì, consulenza geriatrica della ASL di xxxx in
data 28 giugno 2006 (dott.ssa xxxxx), dalla quale si evince che la
paziente presenta ‘grave deterioramento cognitivo’;
la documentazione medica sinora acquisita non consente, per la
contraddittorietà dei referti, di valutare se la Beneficiaria sia
attualmente in grado di comprendere il significato e la portata del
consenso informato agli interventi chirurgici di cui necessita e dei
rischi ad essi connessi;
considerato che
- la cura della persona non trova legittimazione nella sostituzione
dell’ADS al Beneficiario nelle scelte terapeutiche; l’ADS è, dunque, in
primo luogo, tenuto a conoscere e rispettare la volontà del Beneficiario
con riguardo alle scelte di cura; analogo dovere incontra il medico che
dovrà acquisire il consenso informato al trattamento sanitario, posto
che il diritto alla salute e la libertà di coscienza sono beni di pari
rango costituzionale;
- più seria è la difficoltà di indirizzare le scelte di cura
dell’amministratore di sostegno in favore di coloro che, affetti da
infermità mentale congenita o incapaci di autodeterminarsi, non possano
esprimere una volontà libera e cosciente;
- in tal caso, le scelte di cura non potranno che essere indirizzate
dai principi generali (Artt.10 e 17 Convenzione di New York 13 dicembre
2006, ratificata in Italia con L.3 marzo 2009, n.18; Art.32 Cost.;
Codice di Norimberga 1947; WMA
Resolution on Human Experimentation
1984; L. 28 marzo 2001, n.145 di Autorizzazione alla ratifica della
Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997; L.23 dicembre 1978, n.833;
Codice Deontologia Medica 2006; D.Lgs. 6.11.2007, n.200 di Attuazione
della Direttiva CE 2005/28; sebbene la Convenzione di Oviedo non sia
stata ancora ratificata dallo Stato italiano, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale ha riconosciuto ai principi in essa affermati una
funzione ausiliaria sul piano interpretativo delle norme interne),che
tutelano il diritto alla salute ed il divieto di sperimentazioni
cliniche che non presentino un beneficio reale e diretto per la salute
dell’interessato, con un grado minimo di rischio;
- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia per effetto degli
artt.1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n.18, riconosce espressamente
(lett. n del preambolo) ‘l’importanza per le persone con disabilità
della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di
compiere le proprie scelte’, introducendo così nell’ordinamento un
ulteriore principio generale alla luce del quale adottare una decisione
circa le scelte terapeutiche;
P.Q.M.
2
visti gli artt.410, 2° co., c.c.; 10 e 17 della Convenzione di New
York ratificata con L.3 marzo 2009, n.18;
a) invita l’Amministratore di Sostegno ad acquisire dai Servizi
Sanitari competenti sia una valutazione relativa ai rischi dell’omesso
intervento, sia una valutazione neuro-psichiatrica relativa alla
capacità cognitiva ed alla capacità di autodeterminazione della
Beneficiaria;
b) autorizza l’Amministratore di sostegno a prestare il consenso
all’intervento chirurgico nel caso in cui la valutazione neuropsichiatrica fornisca indicazioni rassicuranti in merito all’attuale
capacità della Beneficiaria di autodeterminarsi;
c) invita l’Amministratore di sostegno, nel caso in cui alla
valutazione neuro-psichiatrica la Beneficiaria risulti solo parzialmente
in grado di autodeterminarsi, a sostenere la stessa nell’adozione della
scelta di cura più idonea e coerente con l’esigenza di tutela
dell’integrità psico-fisica, anche tenendo conto dell’esito della
valutazione chirurgica circa i rischi connessi all’omesso intervento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto
alla Beneficiaria, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della
Repubblica in sede.
Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi
incombenti previsti dalla legge.
Roma, 18 giugno 2009
Il Cancelliere
Il Giudice Tutelare
(dott.ssa Eugenia Serrao)
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