Proposta di legge - Consiglio Regionale della Puglia

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REGIONE PUGLIA
PROPOSTA DI LEGGE
Disciplina di tutela ambientale per flora
spontanea, fauna, paesaggio rurale,
montano e marino, della macchia
mediterranea e della murgia.
RELAZIONE
La conservazione della natura e uso delle sue risorse sono gli obiettivi della proposta
di legge "Disciplina di tutela ambientale per flora spontanea, fauna, paesaggio rurale,
montano e marino, della macchia mediterranea e della murgia".
Lo sviluppo più recente delle "scienze ambientali" è stato incoraggiato dalle azioni fatte
dall'uomo negli anni passati, talvolta catastrofiche. La natura è stata in molte occasioni
danneggiata da interventi pesanti e spesso non programmati.
La scienza ambientale, nella sua evoluzione, ha introdotto il metodo della pianificazione
ecologica del territorio, in altre parole l'ecologia del paesaggio.
Ogni azione, che è in grado di mutare uno solo dei caratteri ambientali,
contribuisce a negare ulteriori possibilità di vita per molte delle specie che popolano alcuni
nostri particolarissimi ecosistemi.
Qualunque scelta in merito agli usi del territorio non può dunque prescindere da
conoscenze riguardo alla funzionalità degli ecosistemi. Chi promuove un'azione su di una
componente deve conoscerne le conseguenze, differite nel tempo e diversamente
dislocate nello spazio, a carico d'ogni altra componente del sistema. Solo promuovendo
attraverso questa proposta di legge la "cultura ecologica" e nello stesso tempo prevedendo
pochi e mirati "divieti" è possibile proteggere la flora e la fauna e contribuire così alla
tutela naturalistico-ambientale.
La proposta di legge regionale in materia è chiara: come sempre va tutelata la natura con
tutte le sue componenti e i suoi caratteri fisici, biologici e paesaggistici.
La flora spontanea, alcune specie di fauna minore, i prodotti del sottobosco, la Macchia
mediterranea, la Murgia, il Gargano, l'ambiente rurale e montano compongono
l'ecosistema della Puglia da preservare dalle alterazioni provocate dall'uomo.
Al titolo I, disposizioni generali, sono stabilite le finalità, gli interventi pubblici e privati
correlati a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale. Nell'art. 3 la Regione si impegna a promuovere ogni forma di
informazione utile alla educazione della cultura ambientale e al rispetto della natura.
Al titolo II, per la tutela dell'ambiente, sono previsti una serie di divieti relativi:
all'abbandono di rifiuti o alla loro combustione, allo spietramento dei terreni, allo
sbancamento di dune e al danneggiamento della scogliera, sollecitando la collaborazione
dei Comuni allo smaltimento degli inerti di cui s'ignora la provenienza.
Una novità è data, senz'altro, dal divieto di percorrere con mezzi motorizzati tratti
fuoristrada o parcheggiare con veicoli privati in aree interdette per fini di tutela
ambientale.
Per finire la proposta di questa legge presentata dai consiglieri del PPI assicura, al titolo
III, la tutela della (flora spontanea) e della (fauna minore), quindi di tutta quella
vegetazione erbacea e arbustiva tipica del territorio pugliese, delle piante officinali
spontanee protette di cui all'elenco della L. n. 772 del 26 maggio 1932 e dei frutti
del sottobosco.
L'esigenza di prevedere, in oltre, anche la tutela di alcune specie di fauna minore è nata
dalla consapevolezza di difendere un ecosistema in cui è vitale la presenza di tutti gli
individui di specie diverse "animali e vegetali" che lo compongono.
Per quanto riguarda la fauna minore, è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi,
lumache con guscio, per quantitativi non superiori a 2 Kilogrammi giornalieri per
persona, solo dal 1 ° ottobre al 30 novembre di ogni anno con la possibilità da
parte del Sindaco di deroga alla quantità di raccolta. E' prevista, invece, la facoltà
della G.R. di prolungare, in relazione a contingenti situazioni locali, il limite imposto dalla
normativa statale in ordine alla pesca del riccio di mare o echinoderma.
A scopo informativo, è ribadito invece, il divieto assoluto per tutto il periodo
dell'anno, della pesca, detenzione e commercio del dattero di mare rosso e bianco ai
sensi della L. n. 963 del 14.07.1965, L. n.41 del 17.02.1982 e del D.M. del
16.10.1998.
Un'attenzione speciale quindi è rivolta ai molluschi (lumaca con guscio) e ai ricci di mare,
particolarmente ricercati in molte zone del nostro territorio a scopo alimentare perché sono
entrambi ingredienti principali di piatti tipici pugliesi
.
(P.d.l. Pepe, Russo)
Proposta di legge
Disciplina di tutela ambientale per flora spontanea, fauna , paesaggio rurale,
montano e marino, della macchia mediterranea e della murgia
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione tutela la flora spontanea, alcune specie di fauna minore, i prodotti del
sottobosco, la macchia mediterranea, la murgia, l’ambiente rurale, montano e marino.
Regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la
conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale.
Art. 2
(Interventi di tutela)
1. La Regione, anche su proposta, di un Comune o Consorzi di più Comuni può svolgere
o favorire iniziative specifiche aventi come fine una migliore conservazione e
valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e
significato.
Art. 3
(Documentazione ed informazione)
1. La Regione promuove ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire
la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua
tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.
Art. 4
( Abbandono di rifiuti)
1. E’ vietato l’abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in
luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi, corsi d’acqua, mare e sulle
coste, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall’Amministrazione Comunale
territorialmente competente, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che
evitino l’insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica,
secondo
le
norme
che
regolano
la
materia;
il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agrosilvo-pastorali.
Art. 5
(Combustione di rifiuti)
1. E’ vietata la combustione di rifiuti derivati da pratiche agricole di coltivazione in serra
o da impianti d’irrigazione dimessi, in ogni caso di qualunque materiale inquinante,
utilizzato in agricoltura.Le materie plastiche, utilizzate per la protezione delle piante o
per la pacciamatura del terreno, che sono biodegradabili devono essere smaltite da
Società autorizzate ai sensi delle leggi in materia di smaltimento rifiuti.
Art. 6
(Attribuzioni dei Comuni)
1. I Comuni curano l’asportazione dei rifiuti lungo le strade, ed in ogni altro luogo
pubblico:
a) operando affichè coloro che abbiano abbandonato i rifiuti ed i detriti provvedano
alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di
smaltimento;
b) b) provvedendo direttamente all’asportazione, al trasporto ed allo smaltimento
dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempienza da parte
di questi dell’obbligo di cui alla lettera a);
c) c) provvedendo direttamente all’asportazione, al trasporto ed allo smaltimento
dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i
residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l’attività ai fini di
allevamento, alla raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a 10 Kilogrammi
per persona, con anticipo della raccolta al 1° settembre.
3. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le
caratteristiche tecniche dell’allevamento.
4. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
Art. 7
(Interventi pubblici)
1. La Regione può intervenire per l’asportazione ed il trasporto, presso discariche
pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici
lacustri, fluviali, marine, di canali per la bonifica e lungo le coste a seguito di eventi
naturali, delegando gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro complessità, a
Comuni e Province, addebitandone la spesa agli enti competenti.
2. La Giunta regionale può in relazione a contingenti situazioni locali prolungare il
divieto di pesca, detenzione e commercializzazione di echinodermi o così detti ricci di
mare, per periodi più lunghi da quelli previsti dal D.M. del 12.01.1995.
Art. 8
(Accensione di fuochi)
1. Chiunque procede all’accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele,
utilizzando spazi vuoti preventivamente puliti da ogni materia infiammabile, formando
opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la
completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
Art. 9
(Fuoristrada)
1. Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi
fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di campagna, alle coste marine
(sabbiose o a scogliera), nonché alle piste e strade forestali di zone protette o parchi
naturali.
2. E’ vietato parcheggiare veicoli nei prati, sugli scogli, nella sabbia, nelle zone
boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i
terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agrosilvo-pastotali, nella sistemazione di percorsi turistici, nelle opere idraulico-forestale,
antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
4. I Comuni, sentite le Comunità montane, individuano, entro 180 giorni dall’entratata in
vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e
sportivi, opportunamente segnalati o aree di parcheggio anche in deroga a quanto
disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi
motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela
ambientale.
Art. 10
( Coste marine sabbiose o scogliere)
1.La sabbia marina, di cui sono composte le nostre coste, non può essere asportata, non
possono essere effettuati sbancamenti di dune sabbiose,inoltre non possono essere
asportate o frantumate rocce affioranti o faraglioni della costa marina.
Art. 11
(Recupero aree degradate)
1. La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate, in tal
senso:
a) promuove e coordina con le Province, sulla base di richieste o programmi di
Comuni e Comunità montane, gli interventi per l’individuazione delle aree
degradate;
b) b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale,
attraverso l’utilizzo di programmi nazionali o comunitari anche con interventi a
carattere sperimentale.
Art.12
(Cotica erbosa e pietre superficiali)
1. La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono
essere asportati, non possono essere effettuate operazioni di spietramento o di
frantumazione delle pietre esistenti sui terreni pubblici o privati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le
pratiche colturali e di miglioramento fondiario su superfici già coltivate da almeno 5
anni e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni già destinati a vivai.
Titolo II
Tutela dell’ambiente
Art. 13
(Vegetazione erbacea ed arbustiva)
1. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi, sulle dune o sulla
scogliera non può essere danneggiata o distrutta.
2. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell’equilibrio della
biocenosi, nonché l’alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province
promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
Art. 14
(Protezione della flora)
1. Sono vietate la raccolta, l’asportazione , il danneggiamento, la detenzione di parti,
nonché il commercio tanto allo starto fresco che secco delle specie vegetali a protezione
assoluta di cui all’elenco predisposto dall’assessore regionale competente per materia.
2. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumabili.
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio
regionale.
3. L’elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo,
sono resi noti per mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di
cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.
Art. 15
(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)
1. I divieti ed i limiti di cui al precednte articolo non si applicano nel caso di sfalcio a
scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuaua
o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dell’avente diritto su di esso.
2. L’Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione può
impedire temporaneamente le attività di cui sopra conn riferimento alle specie protette
bisognose di particolare tutela.
Art. 16
(Elenchi delle specie di flora protetta)
1. La Giunta regionale, su indicazione di esperi botanici e sentito il parere del settore
forestale dell’assessorato agricoltura, predispone con apposito decreto, l’elenco delle
specie flogistiche spontanee protette, ivi compresi i prodotti del sottobosco di cui al
successivo art. 18.
2. L’elenco oltre alla pubblicità sul B.U.R.P. è reso noto mediante appositi manifesti
posti agli albi pretori dei Comuni e della Provincia.
Art. 17
(Piante officinali spontanee)
1. Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di
cui all’elenco della L. n. 772 del 26 maggio 1932.
2. La raccolta è consentita , comunque per le piante non comprese nell’elenco di cui
all’art. 16 della presente legge, previa autorizzazione da parte del Sindaco competente
per territorio e di parere favorevole dell’ufficio provinciale ambientale ( presso le
Amministrazioni provinciali) da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione,
contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall’assessorato
competente.
3. I richiedenti, di età non inferiore a 18 anni, devono indicare nella domanda le specie
delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.
Art. 18
(Prodotti del sottobosco o di ambienti lasciati allo stato naturale)
1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco, della macchia
mediterranea o della murgia:
a) i funghi epigei, anche non commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi)
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le bacche di ginepro.
Art.19
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
1. La raccolta dei prodotti del sottobosco sopra elencati è consentita, per una quantità
giornaliera ed individuale, nei limiti previsti dalla Giunta regionale in relazione
all’andamento stagionale.
Art. 20
(Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità Montane)
1. Le Comunità Montane o i Comuni, nell’ambito delle norme previste dalla presente
legge possono:
a) delimitare zone a vocazione fungina;
b) b) individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi di sperimentazione per la
coltivazione dei prodotti indicati all’art.17;
c) Stabilire criteri, modalità e limiti per l’esercizio della raccolta con propri
regolamenti;
d) Indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi da adibire a sosta per
autoveicoli;
e) istituire centri di controllo micologico.
Art. 21
(Divieti)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, la raccolta dei prodotti del sottobosco può
essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio
dell’equilibrio naturale.
Art. 22
(Molluschi)
1. Dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di
molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi giornalieri non
superiori a 2 Kilogrammi per persona.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i
residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l’attività ai fini di
allevamento, alla raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a 10 Kilogrammi
per persona, con anticipo della raccolta al 1° settembre.
3. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le
caratteristiche tecniche dell’allevamento.
4. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
Art. 23
(Litophaga lithophaga o dattero rosso,
Pholas dactylus o dattero bianco e echinodermi o ricci di mare)
1. La pesca, la detenzione e il commercio dei datteri di mare è sempre vietata ai sensi
della L. n.963 del 14.07.1965, L.n. 41 del 17.02.1982, D.M. del 16.10.1998.
2. La Giunta regionale può in relazione a contingenti situazioni locali prolungare il
divieto di pesca, detenzione e commercializzazione di echinodermi o così detti ricci di
mare, per periodi più lunghi da quelli previsti dal D.M. del 12.01.1995.
Art.24
(Ulteriore norme di tutela)
1. La Giunta regionale può con propria deliberazione vietare temporaneamente la
cattura, la raccolta e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse
scientifico.
Art. 25
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. Ad esclusione delle specie incluse nell’elenco previsto dal 1° comma dell’art. 16,
nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore del
fondo, all’avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
Art. 26
( Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge non è previsto l’impegno di risorse a carico del
bilancio autonomo regionale.
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