relazione - Confconsumatori

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TAVOLA ROTONDA “ASSICURAZIONE RCA E RISARCIMENTO DIRETTO”
MILANO, 20 FEBBRAIO 2007
RELAZIONE
Prof. Antonio Flamini
Università degli studi di Camerino
Il c.d. codice delle assicurazioni ha introdotto il sistema del risarcimento diretto per i danni ai veicoli e alle
cose o ai conducenti se si tratta di lesioni di lieve entità. Secondo tale sistema i danneggiati devono
chiedere il risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
Riguardo ai danni ai veicoli e alle cose si deve rilevare che l’assicuratore gode di una enorme
discrezionalità, dato che, secondo l’attuale sistema, il danno è valutato da un suo perito per cui può
accadere che l’assicurato sia indotto ad accettare una proposta non congrua per non agire in giudizio. La
tutela dell’assicurato è infatti molto limitata a causa della previsione del secondo comma dell’art. 9 del
regolamento in base alla quale non vengono rimborsate le spese per l’assistenza legale. Più corretto e
maggiormente garantista sarebbe stata la previsione di attribuire la valutazione del danno ad un perito
“terzo” e non al perito dell’assicuratore.
Maggiori e più gravi problemi desta invece il sistema del risarcimento diretto per i danni a persona.
Il codice delle assicurazioni ha stabilito una tabellizzazione totale del danno biologico, prevedendo due
distinte tabelle per le lesioni di non lieve entità (dal 10% in su: art. 138) e per quelle di lieve entità (fino
al 9%: art. 139). Per queste ultime è stata reiterata la normativa precedente in base alla quale il giudice
può aumentare l’ammontare del danno liquidato secondo la tabella in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, mentre per le lesioni di
lieve entità l’aumento può essere fino al trenta per cento, qualora la menomazione incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato. Tale diverso trattamento
appare di dubbia legittimità e spiegabile esclusivamente con la volontà di evitare che anche i risarcimenti
relativi alle c.d. micropermanenti possano assumere notevoli proporzioni.
Grossi problemi si riscontrano relativamente alla legittimazione passiva quando si tratta di lesioni tra il
9% ed il 10%, perché per queste il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile, mentre per le lesioni fino al 9% il conducente danneggiato deve seguire la
procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149, rivolgendo la richiesta all’assicuratore del veicolo
condotto. In proposito la norma è assai ambigua prevedendo che la procedura di risarcimento diretto si
applica al danno alla persona del conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto
dall’art. 139, cioè se si tratta di una lesione di lieve entità. Il problema tuttavia è chi stabilisce che il
danno risulta contenuto in tale limite. Infatti se si versa in tale ipotesi la richiesta di risarcimento e
l’eventuale azione giudiziaria in caso di proposta di risarcimento non soddisfacente va fatta soltanto nei
confronti dell’assicuratore del proprio veicolo a norma dell’art. 149; se invece il danneggiato ritiene che il
danno subito non è di lieve entità non è tenuto a seguire la procedura dell’art. 149, ma quella degli artt.
144 e 145, con la conseguenza che in caso di non accettazione dell’offerta potrà agire in giudizio nei
confronti del responsabile e del suo assicuratore usufruendo della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
La procedura di risarcimento diretto per le lesioni personali di lieve entità non garantisce la piena tutela
dei diritti dei conducenti danneggiati. Inoltre ingiusto, irrazionale e, probabilmente, incostituzionale è il
disposto dell’art. 9, comma 2, del regolamento secondo cui non sono dovuti compensi per la consulenza
legale: perché l’assicurato dovrebbe trattare con i liquidatori dell’impresa assicuratrice senza l’assistenza
di un legale di sua fiducia? Non sembra questo il modo per diminuire le spese e, quindi, i premi. Senza
dire poi che l’esperienza insegna che anche quando l’ammontare complessivo dei risarcimenti è diminuito,
la sperata diminuzione dei premi non c’è mai stata.
Con riguardo al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato obbligato è l’assicuratore dei veicolo
sul quale era a bordo al momento dei sinistro nei limiti del massimale minimo di legge. Sorvolando sulla
circostanza che tale norma stravolge i principi della responsabilità civile, a prima vista sembra che si
possano individuare alcuni aspetti positivi sia perché il trasportato è facilitato nella richiesta di
risarcimento dato che l’assicuratore è quello del proprio vettore sia perché il risarcimento in suo favore
prescinde dalla responsabilità dei conducenti, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva
dell’assicuratore tenuto al risarcimento.
Altro aspetto apparentemente positivo è dato dalla previsione secondo cui se il massimale minimo di
legge non è sufficiente, il trasportato ha diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile. Sembrerebbe quindi che il trasportato è totalmente
garantito perché entro i limiti del massimale minimo è risarcito dall’assicuratore del vettore e, se i minimi
non sono sufficienti, ha diritto al maggior danno dall’assicuratore del responsabile. Tuttavia la norma
precisa “se il veicolo di quest’ultimo” (cioè del responsabile) “è coperto per un massimale superiore a
quello minimo”, per cui se non c’è tale copertura l’eventuale maggior danno non sarà risarcito. Oltre a
questo aspetto senz’altro negativo, ve ne sono altri drammaticamente negativi: l’art. 141 precisa “fermo
restando quanto previsto dall’art. 140”, secondo il quale se danneggiate sono più persone e il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei
confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme
assicurate. Ciò significa che più trasportati danneggiati debbono soddisfarsi nei limiti del massimale
minimo.
L’art. 140, richiamato dall’art. 141, prevede il litisconsorzio necessario nei giudizi per il risarcimento dei
danni, per cui il trasportato danneggiato dovrà agire anche nei confronti dell’assicurato. Ma il trasportato
danneggiato deve seguire la procedura prevista dall’art. 148 e rivolgere la richiesta all’assicuratore del
proprio vettore e, se non è soddisfatto della proposta di risarcimento, deve iniziare l’azione giudiziaria.
Poiché nel relativo processo civile a norma del secondo comma dell’art. 141 può intervenire l’impresa di
assicurazione del responsabile, si pone il problema se deve essere chiamato anche il responsabile. Per
l’art. 144 nel giudizio contro l’assicuratore è chiamato anche il responsabile del danno, ma in caso di
intervento dell’assicuratore non è chiaro né se deve intervenire anche il responsabile né, in caso di
risposta affermativa, se deve chiamarlo il suo assicuratore o il trasportato danneggiato.
In ogni caso il responsabile ha interesse a partecipare al processo perché il suo assicuratore,
intervenendo, può riconoscere la sua responsabilità e da tale riconoscimento può essere pregiudicato. Se
infatti è corretta l’interpretazione dell’art. 141, secondo cui il terzo danneggiato può ottenere il
risarcimento del maggior danno dall’impresa di assicurazione del responsabile se il veicolo di quest’ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo, è evidente che se la copertura di tale veicolo è
per il massimale minimo, l’impresa di assicurazione non potrà essere chiamata a risarcire il maggior
danno, con la conseguenza che questo farà carico al responsabile. Non v’è quindi dubbio che questo ha
interesse a partecipare al giudizio.
A parte i problemi relativi all’eccesso di delega posti in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale del Giudice di Pace di Montepulciano del 19.12.2006, questa ha correttamente sottolineato
che il sistema precedente era più garantista per il trasportato, il quale secondo il recente orientamento
della Corte di cassazione poteva agire nei confronti dei responsabili del sinistro a norma degli artt. 1681 e
2054 c.c., usufruendo della responsabilità solidale a norma dell’art. 2055 c.c.
L’esame del sistema del risarcimento diretto introdotto dal codice delle assicurazioni induce a ritenere che
sia una buona soluzione per i danni a cose, purché, come precisato, la valutazione del danno sia fatta da
un perito “terzo”. Riguardo invece alle lesioni ai conducenti ed ai trasportati, il risarcimento diretto
dovrebbe essere reso facoltativo, con conseguente diminuzione del premio a carico dell’assicurato, e
dovrebbe essere eliminata la previsione del limite entro il massimale minimo di legge.
Prof.Antonio Flamini
Università degli Studi di Camerino
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