Assicurazioni

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Comunicato stampa
Bz, 30.09.2004
ASSICURAZIONI
“NON CONTA QUELLO CHE DICONO, CONTA SOLO QUELLO
CHE C’È SCRITTO NELLA POLIZZA CHE FIRMATE”
La circolare ISVAP n. 533/D in vigore dal 01.10.2004
Il Centro Tutela Consumatori Utenti rende noto che l’ISVAP (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) ha emanato la
circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 con la quale si stabiliscono regole di
indirizzo cui le imprese di assicurazione ed i relativi intermediari devono
attenersi nella distribuzione di polizze di assicurazione. Con tale circolare si
introducono, nella distribuzione e nella intermediazione assicurativa, regole di
correttezza e cautele a favore degli assicurati anche con riferimento al
pagamento dei premi ed agli adempimenti per le imprese per quanto riguarda
la formazione professionale dei soggetti incaricati della commercializzazione
delle polizze. Vengono infine indicati i principi generali ai quali ispirarsi per la
pubblicità delle garanzie assicurative, sia nel settore delle assicurazioni sulla
vita che in quello dell’assicurazione contro i danni.
Il Centro Tutela Consumatori Utenti prende atto che l’ISVAP sia nuovamente
dovuto intervenire a chiarimento dei comportamenti in un settore così
importante. Troviamo però estremamente grave che non sia prevista la
responsabilità della mandante per l’operato dei collaboratori (è prevista
solamente per gli agenti nei confronti dei sub-agenti e per lettere di incarico
successive alla data di entrata in vigore della circolare: 01.10.2004). Altrettanto
grave è il fatto che non siano previste sanzioni per i trasgressori dal momento
che le violazioni (e solamente per i soggetti iscritti nei relativi albi),
“costituiscono comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare”: e dopo la
valutazione che cosa succede?
E infine è molto, ma molto grave che la disciplina prevista dalla circolare in oggetto non
sia estesa anche alla vendita di prodotti assicurativi da parte di operatori bancari, impiegati
postali, concessionari d’auto, promotori finanziari che, in quanto imprese di altri settori,
dovrebbero limitarsi alla commercializzazione di prodotti standardizzati. NON RIUSCIAMO
PROPRIO A CAPIRE PERCHÉ SOLO GLI AGENTI E BROKER DEVONO SOTTOSTARE AD UN
ESAME CHE ACCERTI UNA ADEGUATA PREPARAZIONE PROFESSIONALE E NON ANCHE
GLI SPORTELLISTI BANCARI O POSTALI, I CONCESSIONARI D’AUTO, I PROMOTORI
FINANZIARI, VENDITORI PART-TIME, ECC.
Ecco le nuove regole a favore dei Consumatori:
-
le imprese di assicurazione devono provvedere ad una preventiva attività di
formazione e controllo del personale addetto alla distribuzione delle polizze e
devono comunicare all’ISVAP – entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare – un
rapporto da cui risulti l’attività svolta affinché i collaboratori si comportino in modo
corretto e trasparente.
-
Nella pubblicizzazione i termini “garanzia” e “garantito” possono essere usati solo in
presenza di una prestazione certa. Eventuali “rendimenti” conseguiti in passato
devono essere accompagnati dalla dicitura che “non esiste alcuna certezza di
conseguire tali rendimenti anche in futuro”. I messaggi non devono contenere
informazioni sulla conservazione del capitale e sui rendimenti futuri a meno che non
siano garantiti. Tutti i messaggi pubblicitari devono contenere il seguente invito:
“prima della sottoscrizione leggere la nota informativa e le condizioni di polizza”
-
Le imprese devono pubblicare sul proprio sito internet: a) le condizioni di polizza e
la nota informativa, b) l’articolazione della propria rete distributiva (con indirizzi ,
nomi e cognomi degli agenti, ecc.) e garantire l’aggiornamento c) hanno 12 mesi di
tempo per integrare nei termini sopra esposti quanto già pubblicato.
-
Il pagamento dei premi può avvenire anche in modo diverso dal denaro contante: si
può pagare anche con assegni, bonifico bancario, c.c. postale, carta di credito, ecc.
Resta da chiarire che il pagamento ha effetto liberatorio dal giorno del pagamento e
non a partire dal giorno in cui i corrispettivi entrano nella disponibilità dell’agente o
della compagnia. Rimane in vigore il divieto di incasso in contanti dei premi relativi
a polizze vita distribuite con la tecnica del multilevel marketing, network marketing,
ecc.
-
Deve essere data tempestiva e completa notizia agli assicurati – anche sul sito
internet – in caso di fusione, cessazione o scissione di imprese di assicurazione.
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