Il messaggio pubblicitario nel mercato dei giocattoli tra tutela del

annuncio pubblicitario
“I giocattoli: definizione, tutela dei minori
nella disciplina della comunicazione
d’impresa e nel diritto industriale”
Centro Congressi Torino Incontra
Torino, 9 novembre 2015
AGENDA
1.
Definizioni di giocattolo
2.
Principi giuridici rilevanti
3.
Case hystories
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Definizioni di giocattolo
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Definizioni di giocattolo
Un giocattolo è un oggetto usato da un animale, un bambino o (più raramente) un adulto
nell'attività del gioco.
La tendenza ad usare taluni oggetti come giocattoli è comune a molti animali (prevalentemente
per quanto concerne i mammiferi); il giocattolo, come il gioco, svolge infatti una funzione
importante nell'apprendimento, da parte dei cuccioli, di conoscenze e abilità che saranno loro
necessarie nell'età adulta. Per esempio, i cuccioli di gatto utilizzano un gomitolo di lana come
giocattolo ed iniziano a sviluppare abilità che (per lo meno nella vita selvatica) saranno necessarie
per la caccia e quindi per la sopravvivenza.
Data la tendenza istintiva dei mammiferi a giocare con gli oggetti, non stupisce che l'uomo, fin
dall'antichità, si sia cimentato nella produzione e nel concepimento di oggetti specificatamente
pensati a questo scopo. Molti dei giocattoli che sono stati rinvenuti nei siti archeologici sono di
tipo "classico", che anche i bambini dell'epoca moderna ancora utilizzano (bambole, soldatini, e
così via); l'evoluzione dei giochi, infatti, per lo meno rispetto alla varietà delle tipologie, è stata
relativamente lenta per gran parte della storia dell'uomo. A partire dagli inizi del XX secolo, in
concomitanza con l'impressionante sviluppo tecnico industriale del pianeta, questo stato di cose è
mutato radicalmente, con l'introduzione della progettazione e produzione industriale e tecnologica
dei giocattoli. Oggi però, grazie alla fama che nei secoli ha ottenuto il giocattolo, si pratica anche
il collezionismo dei giocattoli, un fenomeno che però non coinvolge i bambini ma spesso interessa
gli adulti.
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Giocattolo
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Principi giuridici rilevanti
Art. 31 Costituzione
Art. 11 Codice di Autodisciplina Pubblicitaria –Bambini e adolescenti
Art. 28 bis Codice di Autodisciplina Pubblicitaria – Giocattoli, giochi e prodotti
educativi per bambini
Art. 20, III Codice del Consumo – Divieto delle pratiche commerciali scorrette
Art. 21, IV Codice del Consumo – Azioni ingannevoli
Art. 26 Codice del Consumo – Pratiche commerciali considerate, in ogni caso
aggressive
Art. 31 Codice del Consumo – Tutela dei minori
Art. 2598 c.c. - Atti di concorrenza sleale
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Case hystories
AGCM provvedimento n. 8106
MATTEL BARBIE E KRISSY
Materia del contendere: il provvedimento ha avuto ad oggetto la pubblicità della
Mattel Inc., la quale, in un proprio folder di vendita del 1999 ha inserito una
raffigurazione fotografica di Barbie intenta a spingere la carrozzina dove era
adagiata la sorellina Krissy.
Decisione: secondo l’AGCM “l’induzione in errore provocata dalle affermazioni
pubblicitarie risulta idonea a pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, nella misura in cui essi potevano determinarsi a prenotare il prodotto
in questione sulla base di erronee aspettative circa le reali caratteristiche della
bambola. Il potenziale pregiudizio per i concorrenti è poi in re ipsa: essi, infatti,
non potevano non risentire dello sviamento di clientela provocato dall’errore in cui
fossero incorsi i destinatari del messaggio al momento di orientare le proprie
scelte”. Alla luce di tali conclusioni, il messaggio pubblicitario è stato ritenuto
essere ingannevole.
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Case hystories
AGCM provvedimento n. 9104/1998
SUPER BIKE – ACTION MAN
Materia del contendere: oggetto di valutazione da parte dell’AGCM è stato il
packaging del prodotto, insieme al catalogo di Natale del produttore (Amico Giò)
ed il volantino pieghevole inserito nelle confezioni della linea di giocattoli.
Decisione: l’AGCM ha ritenuto la pubblicità ingannevole in quanto, sebbene fosse
presente un disclaimer questo era presentato in caratteri minuscoli, difficilmente
rintracciabili ed intellegibili anche da un acquirente adulto. I bambini, pertanto,
ritenevano di acquistare tutti e due i giocattoli, trovando la spiacevole sorpresa una
volta aperta la confezione. Ritenendo ingannevole la pubblicità, l’AGCM ha
disposto che i disclaimer fossero riportati sulla confezione in modo
immediatamente percepibile ed intellegibile.
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Case hystories
AGCM provvedimento n. 6447/1998 - GIG LIBRO DEI GIOCATTOLI
Materia del contendere: il messaggio pubblicitario trasmesso durante la
trasmissione “Lo Zecchino d’Oro”, pur segnalato come messaggio promozionale
con il quale – durante lo svolgimento della trasmissione – è stato presentato “Il
libro dei giocattoli Gig”, accompagnato da un jingle cantato dal coro
dell’Antoniano.
Decisione: secondo l’AGCM, dal contesto in cui il messaggio pubblicitario era
stato collocato, un bambino non avrebbe potuto comprendere il carattere
promozionale dell’intervento, posto che vi prendevano parte il coro ed il
presentatore della trasmissione, risultandone dunque il carattere ingannevole,
sebbene, come ebbe modo di specificare la RAI, fosse stato inserita in
sovraimpressione la nota scritta “messaggio promozionale”
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Case hystories
AGCM provvedimento n. 15907/2006
DISNEY PRINCIPESSE – MAGICHE NOTE
Materia del contendere: oggetto di esame sono le indicazioni riportate sul
prodotto (sulla copertina del libro per bambini intitolato “Disney Principesse –
Magiche note” venduto insieme a quattro dischetti, veniva specificato che i suddetti
dischi contenevano ventiquattro canzoni, poi rivelatesi, all’atto dell’ascolto,
semplici ritornelli da trenta secondi ciascuno).
Decisione: l’AGCM, assumendo come riferimento il concetto comune canzone
indicato nel dizionario Zingarelli, ha notato che le brevi melodie contenute nei CD
non potevano essere definite canzoni, né potevano accompagnare la lettura come
indicato sulla copertina del libro. La Walt Disney Italia S.p.A. è stata dunque
condannata alla rimozione del messaggio con contestuale previsione di una
sanzione di Euro 35.100,00.
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Case hystories
Tribunale di Milano, ord. 18 giugno 2005
Ricorrente: Giochi Preziosi
Resistente: Globo S.p.A.
Materia del contendere: commercializzazione da parte di Globo delle bambole PopStyle,
confondibili con le più note Bratz, distribuite da Giochi Preziosi
Decisione: il Tribunale di Milano ha ritenuto che la bambola “Bratz” presentasse quei
presupposti di sufficiente distintività, dovuti alle peculiarità del tipo di bambola, ossia la
fisionomia (testa sproporzionata rispetto al corpo), il trucco “aggressivo”, il fatto che le varie
bambole che componevano la linea presentassero sembianze e tratti etnici diversi e che dunque
si discostano da altre tipologie di bambole presenti sul mercato. Le bambole della resistente si
erano effettivamente appropriate di tali caratteristiche, ingenerando un effetto confusorio, anche
sul bambino che “rispetto ai giocattoli di moda pare integrare realisticamente il profilo del
consumatore attento ed informato, posto che per un verso l’atto dell’acquisto del giocattolo non
sempre vede partecipe il bambino stesso e che, sotto altro profilo, la potenzialità confusoria
assume indubbio rilievo allorché i contrapposti prodotti siano privi delle loro confezioni. Deve
dunque ritenersi che anche la presenza sulle confezioni della resistente di marchi differenti non
costituisca circostanza atta ad eliminare ogni potenzialità confusoria del prodotto PopStyle”.
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Case hystories
Tribunale di Catania, 10 giugno 2009
Attore: Giochi Preziosi
Convenuti: Gi.Co e Due Esse
Materia del contendere: commercializzazione da parte di Gi.Co e Due Esse del
bambolotto “Chiccobello” simile al più famoso bambolotto “Cicciobello” di Giochi
Preziosi
Decisione: il Tribunale di Catania ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità
per contraffazione relativamente al marchio e quella per concorrenza sleale
relativamente alla bambola, posto che il clone, Chiccobello appunto, era pressoché
identico a “Cicciobello”.
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Case hystories
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Grazie per l’attenzione.
Avv. Emanuela Truffo
Tel. 011 2413087 – Fax 011 859804 – [email protected]
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