pubblicità in farmacia

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PUBBLICITÀ IN FARMACIA
La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 801, l. 296/2006) ha liberalizzato dal 1° gennaio 2008
i prezzi di vendita al pubblico di OTC e SOP con il solo obbligo di renderli chiaramente
noti al pubblico - nel punto vendita - mediante listini o altre modalità.
Sennonché, la previsione di quest’obbligo non impedisce alla farmacia (né alla
parafarmacia) di praticare sconti e/o campagne promozionali, purché lo sconto sia
applicato su un prezzo appunto ben individuabile e conoscibile dal pubblico, mentre il
decreto Bersani (dl. 223/2006 convertito con la l. 248/2006), dal canto suo, aveva già
espressamente fatto divieto per quei farmaci di praticare operazioni a premio o vendite
sottocosto, ponendo in sostanza qualche “paletto” alle condizioni di vendita praticabili in
relazione a OTC e SOP.
Un semplice “volantino” che non pubblicizza singole specialità medicinali, ma reca soltanto
l’informazione generica di una “scontistica” praticata su tutti i farmaci appartenenti a
quelle categorie, non dovrebbe far sorgere vere criticità rispetto alle disposizioni in
materia di pubblicità del farmaco, anche perché, secondo l’art. 96, 2° comma, del
D.Lgs.vo 219/2006, “i medicinali senza obbligo di prescrizione possono essere oggetto di
pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e
purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme”.
Quanto al profilo deontologico, ricordiamo che il codice attualmente in vigore prescrive
(art. 20, 4° comma) “che la pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei
principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei
cittadini” e che (art. 20, 5° comma) “è conforme alle norme deontologiche rendere noti al
pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti
presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati”.
Il farmacista, insomma, pur non potendo evidentemente pubblicizzare singole specialità
medicinali, può comunque promuovere nel rispetto di quei principi - e quindi più con spirito
informativo che pubblicitario, almeno per come comunemente si intende l’espressione sconti e/o altre iniziative commerciali.
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