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ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFORMAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE
Vittorio SILANO
20 Marzo 2017- ore 10
#Sharing3FVG
Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014/2020
INNOVAZIONI RECATE DAL REG. (UE) 1169/2011
•
•
•
•
•
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•
•
•
Informazione alimentare versus etichettatura alimentare
Pratiche di informazioni più leali
Chiarificazione delle responsabilità
Requisiti della vendita a distanza
Criteri di leggibilità
Quadro legale di riferimento per l’informazione volontaria
Nanomateriali ingegnerizzati da dichiararsi in etichetta
Nuovi requisiti sull’informazione di origine
Migliori informazioni sulle sostanze che causano allergie o
intolleranze (inclusi anche gli alimenti non preconfezionati)
Informazione nutrizionale obbligatoria
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FORME AGGIUNTIVE DI ESPRESSIONE E
PRESENTAZIONE
•
•
•
•
•
Elevato contenuto di caffeina ed origine degli oli vegetali e dei
grassi
Carne e pesce congelato (data di congelamento o primo
congelamento)
Imitazioni di alimenti
Acqua e proteine aggiunte
Alimenti pre-formati a partire da pezzi di carne o pesci
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REQUISITI GENERALI :
PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
•
Non si deve suggerire che un alimento abbia caratteristiche
speciali se queste sono condivise da tutti gli alimenti simili; ciò
si
applica
specialmente
all’enfasi
nel
merito
della
presenza/assenza di particolari ingredienti.
•
Non si deve suggerire la presenza di un particolare alimento o
ingrediente quando un componente naturale o previsto è stato,
in effetti, sostituito.
•
L’informazione sugli alimenti, la pubblicità e la presentazione
(inclusi forma, apparenza, packaging, disposizione e modalità
di disposizione) non devono essere fuorvianti, ma accurate,
chiare e agevoli da comprendersi.
•
L’informazione alimentare obbligatoria deve avere precedenza
rispetto a quella facoltativa.
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LE RESPONSABILITA’
•
•
•
L’operatore responsabile della presenza e dell’esattezza delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore della catena alimentare
stabilito nell’UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell’UE, l’importatore. Chiunque modifichi un’etichetta deve
assicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o
riducano la sicurezza.
Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioni
obbligatorie devono comparire sul pre-imballaggio o su
un’etichetta ad esso apposta.
Quando gli alimenti non sono pre-imballati, le informazioni sugli
alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali
alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore
finale, qualora necessario (ad es. allergeni).
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VENDITA BUSINESS TO BUSINESS
La vendita degli alimenti pre-confezionati pronti per il consumo,
ma commercializzati in uno stadio precedente, ivi incluse le
aziende di catering, per l’ulteriore preparazione, separazione,
frammentazione o uso nella trasformazione:
• La maggior parte delle informazioni può essere
fornita mediante documenti commerciali
• Solo i seguenti dati devono, comunque, essere
presenti sul confezionamento esterno: nome,
durata, condizioni speciali di conservazione o di
uso, e dettagli relativi al nome ed indirizzo
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Nome e indirizzo
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ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI
OBBLIGATORI
•
•
•
•
•
•
Nome dell’alimento *
Elenco degli ingredienti
Allergeni
QUID (se necessario)
Quantità netta dell’alimento *
Termine minimo di conservazione o data di scadenza (“by use”
date)
(* Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che può
essere vista da un singolo punto di vista.)
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ELENCO DEI PARTICOLARI INFORMATIVI
OBBLIGATORI
•
•
•
•
•
Istruzioni per l’uso qualora fosse altrimenti difficile fare un uso
appropriato dell’alimento
Nazione di origine o posto di provenienza (quando previsto)
Contenuto alcolico per volume per le bevande contenenti più
del 1,2 % per volume di alcool*
Dichiarazione nutrizionale
Numero del lotto (obbligatorio –Dir 2011/91- se il termine
minimo di conservazione o “use by” date non costitituisce,
nell’ordine, un’indicazione decodificata del giorno e mese di
fabbricazione )
(*Nello stesso campo di visione, cioè tutta la superfice che può
essere vista da un singolo punto di vista.)
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INFORMAZIONE OBBLIGATORIE PER PARTICOLARI
PRODOTTI ALIMENTARI:
REQUISITI MODIFICATI
•
•
•
Allerta per le bevande con elevato contenuto di caffeine (più
150mg/l): “Elevato contenuto di caffeina. Non raccomandato
per bambini o donne gravide o in allattamento “seguito dal
contenuto in caffeina (in mg/ 100ml)”.
Allerta per gli alimenti solidi nei quali la caffeina è stata
aggiunta con un obiettivo fisiologico (nessuna soglia): “Contiene
caffeina. Non raccomandato per bambini o donne gravide”
“seguito dal contenuto in caffeina (in mg/100g)”.
Per carne congelata, preparazioni di carne congelate e prodotti
della pesca non trattati congelati: “Data di congelamento o data
di primo congelamento se congelato più di una volta, con la
fomula “Congelato il giorno, mese e anno” oppure “Congelato il
[riferimento al luogo dove il giorno,mese ed anno sono
riportati]”.
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Leggibilità (1)
Il Regolamento introduce una dimensione minima dei caratteri:
•
•
Altezza minima x 1,2mm per confezioni con area della
superficie maggiore ≥80 cm²
Altezza minima x 0,9mm per confezioni con area della
superficie maggiore < 80 cm²
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LEGGIBILITA’(2)
•
•
Confezioni con area della superficie maggiore <25cm² sono
esentate dalla dichiarazione nutrizionale
Confezioni con area della superficie maggiore <10cm² devono
riportare solo:
•Denominazione dell’alimento
•Allergeni
•Peso
•Scadenza/TMC
•Il Regolamento richiede che le seguenti informazioni figurino
nello stesso campo visivo:
i. Denominazione dell’alimento
ii. Peso
iii. Contenuto alcolico (dove applicabile)
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VENDITA A DISTANZA
•
Viene inclusa nella definizione di “food information”. Si riferisce a
qualsiasi modalità attraverso la quale un contratto viene concluso fra
un fornitore ed un cliente senza la loro simultanea presenza fisica, ad
es. attraverso internet o cataloghi;
•
Tutte le informazioni obbligatorie devono essere disponibili prima che
l’acquisto sia concluso, eccetto quella sulla durabilità del prodotto
alimentare;
•
Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori non
devono essere caricati di costi supplementari.
•
Qualsiasi modalità di comunicazione sia utilizzata, i consumatori non
devono essere caricati di costi supplementari.
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ESEMPIO 1
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ESEMPIO 2 –PARTE POSTERIORE
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NOME DELL’ALIMENTO
Il nome deve essere accompagnato da informazioni aggiuntive
nel caso sussistano condizioni o trattamenti la cui omissione
possa essere fuorviante .
Alcuni casi speciali sono emersi per la necessità del termine
“scongelato” nei casi in cui l’alimento finito è stato congelato e
scongelato prima della vendita e qualora:
il congelamento non fosse uno stadio tecnologicamene
necessario
lo scongelamento possa avere un impatto sulla sicurezza o
sulla qualità
Qualora un componente sia stato sostituito in parte o in tutto (ad
esempio un hamburger contenente una porzione di proteine
tessurizzate vegetali o una pizza prodotta on un analogo del
formaggio), è necessario fornire un’indicazione vicino al nome del
prodotto con grandezza del carattere pari ad almeno il 75% del
nome ed al minimo pari ad 1,2 mm.
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NOME DELL’ALIMENTO (2)
Prodotti e preparazioni di carne e prodotti della pesca:
•
•
•
•
Qualsiasi proteina aggiunta come tale, ivi incluse le proteine
idrolizzate di diversa origine animale, deve essere indicate nel
nome dell’alimento (requisito esteso);
I prodotti compresi i pezzi combinati insieme per sembrare un
singolo pezzo devono recare l’ indicazione “carne formata” o
“pesce formato”.
Qualora essi hanno l’apparenza di un taglio, giunto, fetta,
porzione ,carcassa, filetto o prodotto intero, l’acqua , se
presente in misura superiore al 5% del prodotto deve essere
menzionata nel nome del prodotto (questa prescrizione estende
un requisito già esistente per il pesce e riduce la soglia dal
10%, già esistente per la carne trattata).
Qualora il budello (ad es. dei salumi) non sia edibile, ciò deve
essere indicato.
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LISTA DEGLI INGREDIENTI
•
•
La lista degli ingredienti deve elencare in ordine di quantità
decrescente usata al momento della produzione dell’alimento,
ivi inclusi gli additivi.
Dichiarazione di nanomateriale ingegnerizzato (come definito)
deve essere seguito dalla parola “(nano)”.
•
I nomi generici “olio vegetale” e “grasso vegetale” sono eliminati dall’uso.Bisogna elencare in parentesi le specie dei
diversi oli, ad es. ”oli vegetali (soya, palma, girasole secondo
l’importanza in peso)”.
•
Inoltre, si deve dichiarare se l’olio o il grasso è “completamente
idrogenato” o “parzialmente idrogenato”;
•
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INNOVAZIONE NELLA ETICHETTATURA DEI GRASSI
NEW
Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea), emulsifiers (E442,E476), flavourings.
OLD
Milk, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fat, emulsifiers (E442,E476), flavourings.
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MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE:
evidenziazione degli allergeni
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MILKA 300g CARAMELLO E NOCCIOLE INTERE:
evidenziazione degli allergeni
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DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI
NON PRE-CONFEZIONATI
•
A livello nazionale dovrebbero essere regolamentati gli
strumenti (menù, cataloghi, manifesti ed altri mezzi audiovisivi)
attraverso i quali i particolari relativi agli allergeni di rilievo
devono obbligatoriamente essere resi disponibili, unitamente
alle relative forme di espressione e presentazione da parte di:
•
•
•
•
•
•
ristoranti e caterings;
negozi fast foods;
panetterie e pasticcerie;
supermercati;
ristoranti di alberghi e servizi in camera;
scuole ,ospedali e cantine, etc.
Questa informazione deve essere disponibile ed agevolmente
accessibile per il consumatore.
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DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI IN ALIMENTI NON
PRE-CONFEZIONATI
•
In assenza di misure nazionali, le regole previste dal Reg. (UE)
1169/2011 sono applicabili agli alimenti non pre-confezionati.
•
Pertanto le informazioni devono essere facilmente visibili e
quando appropriato, indelebili. Ciò significa che le informazioni
devono essere rese disponibili in una forma scritta fino a
quando gli Stati membri non abbiano disciplinato questo settore
a livello nazionale.
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COSA È IL “QUID” DI UN PRODOTTO ALIMENTARE E
COME VIENE IDENTIFICATO ?
> Con il termine “quid” si intende o si intendono l’ingrediente
o gli ingredienti caratterizzante/i un prodotto alimentare.
>
Il quid viene identificato nella denominazione del prodotto e
con la quantità percentuale in parentesi nella lista degli
ingredienti.
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DICHIARAZIONE DELLA QUANTITA’ NETTA
Dichiarazione da farsi sulla base delle unità di volume per i liquidi
e di peso per gli altri prodotti. Sono esclusi:
•
•
•
•
Prodotti che perdono considerevolmente volume o peso e sono
venduti per numero o pesati in presenza del venditore;
Prodotti di quantità inferiori a 5g or 5ml, a meno che non si
tratti di spezie o erbe;
Prodotti venduti sulla base del numero, con il numero dichiarato
salvo i casi nei quali è possibile contare (ad es. uova);
Per i prodotti venduti canditi o altrimenti ricoperti, il peso netto
non deve includere la ricopertura.
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INDICAZIONI SULLA DURATA
Sono esentati da questa dichiarazione:
• I vegetali ed i frutti freschi non pelati/non tagliati;
• Le bevande contenenti alcool in misura maggiore del 10%;
• Confetture di farina e pane destinati ad essere consumati entro
24 ore dalla preparazione;
• Sale ed aceto
• Prodotti solidi dello zucchero, confetture e gomme da
masticare;
• La dizione «da consumarsi entro….» si applica agli alimenti
deperibili. La data deve essere riportata su ciascuna singola
porzione pre-confezionata. Inoltre, al di là di quella data,
l’alimento sarà considerato non sicuro e non deve essere posto
sul mercato.
• Al contrario , la dizione « da consumarsi preferibilmente
entro….» , non identifica un termine di utilizzabilità del
prodotto.
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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DI
PROVENIENZA
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è
obbligatoria:
• nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in
errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di
provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni
che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro
insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia
un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
• nel caso delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali
della specie suina, ovina, caprina e di volatili ( Reg. (UE)
1337/2013).
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INDICAZIONI DI ORIGINE
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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DI
PROVENIENZA:
POLLAME
•
Paese dell’ultimo periodo di allevamento di almeno 1 mese;
•
Se macellato più giovane di un mese: paese dell’intero periodo
di allevamento .
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INDICAZIONE DEL PAESE D’ORIGINE O DEL LUOGO DI
PROVENIENZA
SUINO
Età maggiore di 6 mesi
Paese degli ultimi 4 mesi di
allevamento
Meno di 6 mesi di età con più di
80 Kg di peso vivo
Paese in cui il suino è stato
allevato a partire dal peso vivo di
30 Kg fino alla macellazione
Meno di 6 mesi di età con più di
80 Kg di peso vivo
Paese in cui l’intero periodo di
allevamento ha avuto luogo fin
dalla nascita
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CODICE LOTTO
Un codice lotto deve essere presente sull’etichetta. Esso deve:
• Identificare un gruppo di animali
• Riferirsi a non più della produzione di un giorno
• Essere collegato a un sistema di tracciabilità
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LA DENOMINAZIONE DI ORGINE DEL LATTE E DEI
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017 il
decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima
per il latte e i prodotti lattieri caseari,in attuazione del
regolamento (UE) n.1169/2011.
Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del
latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e
prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato
munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione": nome del
Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ART. 29-35) :
Forme di Espressione Comunemente Usate nell’
Etichettatura Nutrizionale
Quantità assolute per 100g
Percentuale dell’assunzione di
riferimento (RI) per 100 g
Quantità assoluta per porzione
Percentuale dell’assunzione di
riferimento per porzione
Grasso:14.2g per 100g
Grasso: 20% dell’assunzione di
riferimento (RI) dell’adulto per 100g
Grasso: 9.1 g per crostata
Grasso: 13% dell’assunzione di
riferimento (RI) dell’adulto per
crostata
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LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E’
OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL 13/12/2016
•
Le quantità assolute per 100g/100ml dell’alimento preconfezionato devono essere indicate in qualsiasi parte della
confezione ,usando un carattere della prevista grandezza;
•
Il formato deve ressere tabulare , ma, qualora lo spazio non
permetta, può essere lineare.
•
Cambia, rispetto alla normativa pre-esistente, l’ordine dei
nutrienti.
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INNOVAZIONE NELL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
BOP
NEW
Energy
Fat
of which Saturates
Carbohydrate
of which Sugars
Fibre
Protein
Salt
OLD
Energy
Protein
Carbohydrate
of which Sugars
Fat
of which Saturates
Fibre
Sodium
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP
Nutriente
Quantità per 100g/ml
Energia
Grassi
dei quali Saturi
Carboidrati
dei quali Zuccheri
Proteine
Sale (Sodiox2.5)
Kj/Kcal
g
g
g
g
g
g
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE BOP
•
La dichiarazione nutrizionale può essere anche espressa,
secondo le modalita precedentemente descritte, come
percentuale delle assunzioni di riferimento (reference intakes(ri)) per 100 g/ml sistematicamente menzionando il riferimento
«Assunzioni di riferimento di un adulto medio
(8400kJ/2000kcal)”.
•
Le assunzioni di riferimento sono per un adulto medio: energia
(2000 kcal): grasso totale (70 g); grassi saturi (20 g);
carboidrati (260 g ,prima 230); proteine (50g, prima 45);
zuccheri (90g) e sale (6g).
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PHILADELPHIA 250g CLASSICO
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NUTRIENTI FACOLTATIVI
•
Mono-insaturi (g)
•
Poliinsaturi (g)
•
Polioli (g) (più di due gruppi idrosilici)
•
Amido (g)
•
Fibra (g)
•
Qualsiasi delle 13 vitamine e 14 minerali presenti in “quantità
significativa”, come definito...
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SIGNIFICATIVA QUANTITA’ DI VITAMINE E MINERALI
•
Per le confezioni contenenti solo una porzione (ad es. alcuni
pasti pronti , bevande in contenitori di 330 ml), almeno il 15%
del rispettivo valore di riferimento nutrizionale nella singola
porzione.
Altrimenti almeno:
•
7.5% del valore di riferimento nutrizionale in 100 ml per le
bevande;
•
15% del valore di riferimento nutrizionale
prodotti diversi dalle bevande .
in 100g/100ml per
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MILKA SNAX DAIM 60g
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MILKA SNAX DAIM 60g
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VOLONTARIA ED
AGGIUNTIVA FOP
Quando la dicharazione nutrizionale BOP è stata fornita, è possibile ripetere nel
FOP (principale campo di visione):
•
Energia
•
Energia, grasso, saturi, zuccheri e sale
____________________
>
Il principale campo di vision è l’area più probabile da notare ad un primo
sguardo da parte del consumatore , che rende possibile l’identificazione del
carattere e della natura del prodotto. Possibili più di tali aree.
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP E 5 ICON SYSTEM
•
Quando si riportano le informazioni nutrizionali FOP (front of pack) è
obbligatorio che l’energia sia espressa sia per porzione che per 100g/100ml
(in kj e kcal).
•
I nutrienti possono essere espressi per 100/100ml e/o per porzione
•
il “5 icon system” che è utilizzato nel Regno Unito ed in Irlanda può
continuare ad essere usato, rispettando il nuovo ordine di presentazione.
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE FOP
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JOCCA 150g X 2
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