QUESITI n. 1 e n. 2 19/04/2016

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QUESITI n. 1 e n. 2
19/04/2016
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, A FAVORE DEL COMUNE DI BELLUSCO
Quesito n. 1
Il prezzo utilizzato per la revisione, è quello negoziato da Consip di anno in anno. Poiché ad oggi, il prezzo
negoziato da Consip, nel lotto 1 “Lombardia” è uno spread aggiuntivo rispetto al prezzo di mercato elettrico
italiano del GME (PUN – mercato del giorno prima) a cui vengono a loro volta aggiunti gli “oneri passanti”
imposti dalle autorità competenti (ONERI DI SISTEMA + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + FISCALITA’), si
richiede al vostro Ente, al fine di rendere omogenea la revisione del canone energia, di utilizzare il
medesimo prezzo, che rappresenta il reale prezzo di mercato, decurtato dello spread.
Si segnala inoltre, che il prezzo della maggior tutela pubblicato dall’AEEGSI, a cui si fa riferimento nel
capitolato, non verrà più pubblicato a partire dal 1/1/2018.
Poiché il peso delle fasce orarie di prelievo, riconosciuto dagli Enti a Consip, è quello rilevato dal consumo a
consuntivo, si richiede al vostro ente, di considerare, il valore standard di peso delle fasce da parco utenze
IP con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%.
In aggiunta, si chiede di confermare che il prezzo di riferimento all’anno 0, è quello alla data di
presentazione dell’offerta. Mentre quello per le revisioni successive è quello medio dell’anno di revisione.
Risposta al quesito 1:
Al fine di rendere omogeneo il prezzo di riferimento della revisione del canone indicato nel CSA e
considerato quanto segue:
1. il prezzo di riferimento per la revisione del canone di servizio Illuminazione Pubblica per la durata
contrattuale pari a 18 anni ed essendo, la formula di revisione di Consip, indicata nel CSA, soggetta a
possibili variazioni, trattandosi di una convenzione Consip di durata pari a un anno;
2. Il riferimento di mercato italiano per l’energia elettrica più trasparente è quello del GME “gestore
mercato elettrico” identificato dal prezzo PUN (prezzo unico nazionale)
3. il prezzo dell’energia elettrica riferito alla maggior tutela dell’AEEGSI, non sarà più pubblicato a partire
dal 1/1/2018.
4. Il canone per la parte energia è definito in base al prezzo dell’energia pesato sulle fasce di prelievo
storico definite dall’AEEGSI con deliberazione n. 111/06 e s.m.i.
Per quanto sopra, la revisione del canone di servizio illuminazione pubblica, di cui all’articolo 37 punto A
“Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica, viene modificata come
segue:
1. in caso di aumento
Per la quota del “Servizio di Pubblica Illuminazione” l’adeguamento del canone verrà operato annualmente,
secondo la formula di seguito specificata:
Pt = P0*I1t
dove:
1. Pt = Canone Annuale all’anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;
2. P0 = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilità, ridotto dello sconto offerto in sede di gara,
arrotondato alla seconda cifra decimale, per il primo anno di revisione e per i successivi anni pari a Pt-1
3. I1t = indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di energia elettrica,
arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t”;
Indice I1t – aggiornamento quota energia elettrica
L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nell’anno solare
“t”, si calcola ogni anno, nel mese di Gennaio dell’anno t+1:
I1t = [Tt+Ft]/[T0+F0]
dove:
a) Tt = PUNM + ONERIM + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOM
essendo gli addendi della suddetta formula la media dell’anno “t” rispettivamente di:
4 PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico
(www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella
colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. e pesato sulle fasce
di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%;
F3=69%
5 ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A,
UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per l’energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it);
6 DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/MWh e
aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella colonna (A) della
Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i;
7 TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, cosi come stabiliti,
volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
b) Ft = media dell’anno “t” del valore mensile dell’accisa (€/MWh) per l’energia elettrica destinata ad uso
illuminazione pubblica.
Qualora una o più componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno
essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.
8) c) T0 = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO; ciascuna grandezza calcolata come
media dei valori relativi all’anno 2015, espressa in €/MWh, per l’anno 1 e Tt-1 per gli anni successivi.
Per il calcolo del PUN, si considera convenzionalmente, per tutti gli anni del contratto, a partire dal
2015, quello pesato sulle fasce di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e smi con le
seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%
F0 = media del valore dell’accisa dell’anno 2015, espressa in €/MWh, per l’anno 1 e Tt-1 per gli anni
successivi
I prezzi sopra indicati sono da intendersi esclusi di aliquote IVA che verranno applicate in base alla
normativa vigente.
9. In diminuzione:
L’indice di riferimento su cui calcolare la riduzione è l’ I1t sopra riportato. Tuttavia, in tal caso, l’importo da
corrispondere all’Appaltatore, sarà quello pagato l’anno precedente al netto dell’80% dell’eventuale
diminuzione del costo dell’energia, il restante 20% resterà a beneficio dell’Ente locale.
Quesito n. 2
E’ corretto interpretare che in caso di variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti
del prezzo” (aggiunta di nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi) si provvederà a ritenerle
automaticamente incluse nel meccanismo di revisione, anche qualora dovessero essere introdotte delle
nuove componenti, o trasformate delle componenti variabili in componenti fisse e che, in tal caso, queste
ultime verranno trasformate in termini variabili e sommate al prezzo da utilizzare per la revisione, secondo
modalità che verranno definite in accordo tra le parti, considerando il riferimento per tipologia e consumo
di un utenza “tipo”?
Risposta al quesito 2:
Poiché 'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorità) ha adottato, nel mese di dicembre
2015, alcune deliberazioni relative all'aggiornamento delle tariffe per l'energia elettrica e prevede, che in
futuro venga modificata la struttura delle componenti variabili e fisse degli oneri “passanti e non
negoziabili” (aggiunta di nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi), poiché, ad oggi gli oneri
applicati alle utenze di illuminazione pubblica, sono solo quelli variabili, viene aggiunta all’articolo 37 del
CSA la seguente precisazione:
In caso di variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti del prezzo” (aggiunta di
nuove, variazione dei termini da variabili a termini fissi), si provvederà a ritenerli automaticamente inclusi
nel meccanismo di revisione; qualora dovessero essere introdotte delle nuove, o trasformate delle
componenti variabili in componenti fisse, queste ultime verranno trasformate in termini variabili e
sommate al prezzo da utilizzare per la revisione considerando il riferimento per tipologia e consumo di un
utenza “tipo”.
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