1 OGGETTO: CIRCOLARE NR. 1/2016. 1. F24 A ZERO

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OGGETTO: CIRCOLARE NR. 1/2016.
1. F24 A ZERO: OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE ATTRAVERSO UN PROFESSIONISTA ABILITATO
ENTRATEL O FISCONLINE.
Si ricorda che a partire dal 01 ottobre 2014, i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati
esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i
canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può
trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del
servizio “F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del
servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno
2007).
2. RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO DAL 01.01.2016.
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Sanzione ravvedimento sprint 2016: 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla
scadenza;
Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione
avviene entro 90 giorni.,
Sanzione ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la
seconda dichiarazione successiva.
Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni
dall’omissione o dall’errore. La possibilità di ravvedimento lunghissimo di cui alle lettere b-bis) e bter), è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui non può
essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…).
Tasso d’interesse legale dal 01.01.2016
Il tasso d’interesse legale (utilizzato per il calcolo del ravvedimento operoso) è sceso allo 0,2%.
3. REGISTRO INFORTUNI: ABOLIZIONE DEL DOCUMENTO CARTACEO dal 23 dicembre 2015.
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E’ stato ufficialmente abolito il Registro Infortuni nella sua modalità cartacea, tale documento deve
essere comunque conservato in azienda per certificare infortuni avvenuti nel passato.
Resta l’obbligo di inviare la denuncia infortuni la quale deve essere comunicata tempestivamente
all’Istituto (entro due giorni dal rilascio del certificato medico)
In riferimento alla denuncia infortuni, l’Inail ha reso noto che il sabato è un giorno come tutti gli
altri (anche se l’azienda applica la settimana corta) e di conseguenza la denuncia d’infortunio, in
scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo(lunedi).
4. LICENZIAMENTI PER CAMBIO D’APPALTO E SETTORE EDILE dal 01.01.2016.
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i datori di lavoro che a seguito di cambio di appalto licenziano lavoratori che, in ottemperanza a
clausole sociali finalizzate a garantire la occupabilità, sono assunti da altri datori di lavoro, secondo
le previsioni contenute in contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
i datori di lavoro del settore edile che licenziano i dipendenti per fine fase lavorativa o fine cantiere.
Devono corrispondere il c.d “ticket licenziamento”, previsto dal comma 31, dell’articolo 2, della Legge
n. 92/2012.
5. RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEI CAMBI DI APPALTO.
La responsabilità solidale in materia contributiva dura due anni dalla cessazione dell'appalto. Lo
precisa il Ministero del Lavoro nell'Interpello n. 29/2015, rispondendo a quesiti avanzati da
Confindustria, Alleanza delle cooperative italiane e Associazione nazionale cooperative di produzione
e lavoro.
6. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONI A PROGETTO dal 01.01.2016
Scompaiono i contratti di associazione in partecipazione con apporto lavoro e collaborazione a
progetto.
Riprendono vigore le collaborazioni occasionali così definite:
 CO.CO.CO - collaborazione coordinata e continuativa: si tratta di una tipologia contrattuale
che prevede requisiti di assoluta AUTONOMIA del collaboratore;
 MINI CO.CO.CO - collaborazione occasionale minima: si tratta di una tipologia contrattuale
per compensi fino ad un massimo di € 5.000,00 annui; anche questa tipologia contrattuale
richiede requisiti di AUTONOMIA.
7.
CONVALIDA on-line DELLE DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI dal 12 marzo 2016.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 15 dicembre 2015 definisce i contenuti
del nuovo modulo da presentare in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e la loro revoca.
Per la “convalida” non ci si dovrà più rivolgere al Centro per l’Impiego o sottoscrivere il modello
Unilav, ma ci si dovrà attivare attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), che
a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro. Il lavoratore dovrà essere in possesso
del PIN INPS. La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’Inps, accedendo al portale
www.inps.it attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.
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Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la
trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:
 Patronato,
 Organizzazione sindacale,
 Ente bilaterale,
 Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).
 La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del
2015, entrerà in vigore il 12 marzo 2016.
8. CONGEDO PARENTALE A ORE anche nel 2016.
Con la L. 180/2015 è stata introdotta la possibilità di richiedere il congedo parentale (maternità
facoltativa) a ore. Il frazionamento dell'orario di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario
medio giornaliero. Invece, se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva potrà essere anche
di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle stesse intese.
LEGGE DI STABILITA’ 2016 (L. 28 dicembre 2015 N. 208) in vigore dal 01.01.2016
1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2016.
Come era avvenuto con la Legge di Stabilità 2015, è stata introdotta una agevolazione, con
caratteristiche diverse da quella già nota, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
effettuate nel 2016.
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 è decisamente ridotto rispetto a
quello previsto dalla Legge di Stabilità 2015
 sia per quanto riguarda la durata: biennale, anziché triennale,
 sia per quanto riguarda l’importo massimo annuo: 3.250 euro, anziché 8.060 euro.
2. DETASSAZIONE: INCREMENTO PRODUTTIVITA’.
La legge di Stabilità per il 2016 ha reintrodotto il regime agevolato sui premi di produttività.
La nuova disciplina contiene molte analogie con quella del 2014, ma anche alcune importanti novità
che rendono più vantaggiosa l’erogazione dei premi.
3. LAVORATORI AUTONOMI: ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS.
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di
cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è
confermata al 27,72 per cento anche per l'anno 2016.
4. CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PADRI LAVORATORI.
La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni sul congedo
obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente [ex articolo 4, comma 24, lettera a) della
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Legge n. 92/2012] e aumenta di un giorno l’obbligo del padre di astenersi dal lavoro in occasione
della nascita del figlio.
Ne consegue che, con riferimento alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il
padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita
del figlio,
 deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo
giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa;
 può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche
contemporaneamente all’astensione della madre.
L’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo
numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione
del termine finale dell’astensione post partum. Richiede perciò un accordo tra i genitori.
5. OPZIONE DONNA.
È stata estesa alle lavoratrici, che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31/12/2015, la
facoltà di aderire alla c.d. “opzione donna”, è cioè la possibilità di pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi
(se dipendenti o autonome) col ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo anziché quello
misto.
Il legislatore ha poi previsto inoltre un monitoraggio che ha il compito di stabilire se esistono i margini
per un eventuale allungamento di tale opzione.
Il prossimo 30 settembre si verificherà il tiraggio di questa misura di anticipo pensionistico e in caso
di risparmi si potrà scegliere di allungarlo.
6. VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME.
Al fine di sostenere la genitorialità, la Legge di Stabilità 2016 proroga per l’anno 2016 I
voucher/contributi per le mamme lavoratrici.
La madre lavoratrice può chiedere:
dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
 in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale,
 un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo viene erogato:
 per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
 in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati,
con pagamento diretto dell’Inps, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di
quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Per il 2016, detto beneficio può essere richiesto,
 nel limite delle risorse appositamente stanziate,
 anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
7. LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO.
La Legge di stabilità per il 2016 introduce una misura incentivante a favore dei lavoratori dipendenti
del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia.
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I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano
entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia possono, a condizione
di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento
pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto DL n. 201 del 20112,
ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione
previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non
effettuata.
Detta somma:
 è anticipata mensilmente dal datore di lavoro;
 non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente
 non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa
commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
8. DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI.
L’art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2015, una nuova
indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, denominata DIS-COLL.
La Legge di Stabilità 2016 riconosce detta indennità
 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino
al 31 dicembre 2016
 nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.
9. ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI.
E’ stata prevista l’introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2016 e a carattere sperimentale per un
periodo di tre anni, dell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) nella misura
dell’80%, a carico dei datori di lavoro per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a
cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto
internazionale per almeno 100 giorni annui.
L'esonero dai complessivi contributi è riconosciuto, a domanda nei limiti di quanto stabilito. A tal
fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
L’accesso all’esonero avrà carattere cronologico e potrà essere negato in caso di carenza di fondi,
anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già presentate.
10. PAGAMENTI IN CONTANTI FINO A 3.000,00 EURO.
A partire dal 1° gennaio 2016 sarà legittimo eseguire pagamenti in contanti al di sotto del limite dei
3.000 euro. Resta fissato a 1.000 euro, invece, il limite per la Pubblica Amministrazione. Gli assegni
bancari e postali, di contro, resteranno, trasferibili solo al di sotto dei 1.000 euro.
Brendola, 01.02.2016
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