Art. 51c. 5 dpr 223/1967. Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Massimo Stefanini RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE A TERZE PERSONE DI DATI A CARATTERE PERSONALE DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri il 9/9/1991) …si evidenzia la crescente tendenza del settore privato a sfruttare, a fini commerciali, i dati a carattere personale o gli archivi contenenti dati a carattere personale detenuti dagli organismi pubblici, pubblici così come l'apparizione di iniziative di organismi pubblici tendenti a comunicare, tramite mezzi elettronici, i dati a carattere personale o gli archivi di dati a carattere personale a terze persone, con una logica commerciale.[…] Raccomanda ai Governi degli Stati membri: di tenere conto dei principi contenuti nell'Allegato alla presente Raccomandazione ogni volta che dati a carattere personale o archivi contenenti dati a carattere personale raccolti e registrati da organismi pubblici possano essere accessibili a terze persone; Massimo Stefanini RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE A TERZE PERSONE DI DATI A CARATTERE PERSONALE DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri il 9/9/1991) Allegato 2.1. La comunicazione a terze persone da parte di organismi pubblici di dati a carattere personale o di archivi contenenti dati a carattere personale, in particolare tramite mezzi elettronici, dovrà dovrà essere accompagnato da salvaguardie e garanzie indirizzate ad assicurare che non venga indebitamente toccata la vita privata della persona interessata. interessata Massimo Stefanini In particolare, la comunicazione di dati a carattere personale o di archivi contenenti dati a carattere personale a terze persone, non dovrà avvenire che se: a. lo preveda una legge specifica; o virtù di una disposizione giuridica che gestisca b. il pubblico vi abbia accesso in virtù l'accesso all'informazione del settore pubblico; o c. la comunicazione sia conforme alla legislazione interna sulla protezione dei dati; o chiaro. d. la persona interessata abbia dato il suo consenso espresso e chiaro. 2.2. A meno che il diritto interno non organizzi salvaguardie e garanzie appropriate in favore della persona interessata, i dati a carattere personale o gli archivi contenenti dati a carattere personale non potranno essere comunicati a terze persone a fini non compatibili con quelli per i quali i dati sono stati raccolti. Massimo Stefanini Risposta del Garante per la protezione dei dati personali ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno – 20/4/1998 In altre parole, l'ampiezza dell'art. 51 non permette di operare una distinzione tra le finalità per le quali i dati acquisiti attraverso l'accesso alle liste elettorali potrebbero essere successivamente utilizzati, e appare difficile sostenere che le finalità finalità di carattere commerciale o pubblicitario eventualmente perseguite dal soggetto soggetto che copia le liste non possano essere ricomprese in una norma che che consente al privato di vendere le liste stesse e di portare a conoscenza di terzi i dati in esse contenuti. contenuti In conclusione, il Garante ritiene che l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 sancisca un regime di piena conoscibilità e di pubblicità delle liste elettorali, che prescinde da una valutazione delle precipue finalità del soggetto richiedente e che, allo stato della normativa vigente, non può pertanto essere delimitato a seconda delle finalità o delle motivazioni sottese alle richieste di accesso accesso. Massimo Stefanini I suggerimenti del Garante: finalità à della pubblicit pubblicità à delle liste chiarire il vero significato e le finalit elettorali, anche alla luce del principio di compatibilità degli scopi elettorali del trattamento (sancito in termini generali dall'art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996) e dell'analoga regola affermata dal par. 2.2. della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (91) 10 del 9 settembre 1991 (atto che deve essere recepito attraverso i decreti delegati previsti dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), legge n. 676/1996); pubblicità à delle liste elettorali verificare se la disciplina in materia di pubblicit pubblicità à delle anagrafi della popolazione sia armonica rispetto alla pubblicit parte e e dei registri dello stato civile, che recano dati in buona part corrispondenti a quelli contenuti nelle liste elettorali e che sono sono però ò, ad un'indistinta pubblicit pubblicità à. sottratti, per Massimo Stefanini È un trattamento di comunicazione di documenti contenenti dati personali da un ente pubblico a (in genere) un soggetto privato, quindi disciplinato dal c.3 art. 19 codice Privacy: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento” La norma di riferimento è appunto l’art. 51, per cui il rilascio di copia delle liste potrà essere effettuato unicamente nel suo rispetto Massimo Stefanini Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso . Massimo Stefanini - - Esclude l’obbligatorietà introducendo la discrezionalità dell’amministrazione, corrispondente alla verifica delle finalità elencate nella norma Introduce e valorizza un regime di rispetto della finalità, cui deve essere conforme la finalità del successivo utilizzo delle liste Massimo Stefanini - - Quindi l’amministrazione essendo tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177” (NOTA DEL GARANTE DEL 28/7/2004) deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5 Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge Massimo Stefanini La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto appunto a: 1) 2) 3) Valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5; Valutare se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr. Circ. Min. interno n° 162/2006) Valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min. interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto) Massimo Stefanini - da - - precisare che, in ossequio al principio di determinatezza della finalità, il perseguimento deve essere diretto e non mediato o indiretto: es. raccolta fondi Il richiedente ha una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo Al termine dell’istruttoria il comune risponderà positivamente o negativamente. In quest’ultimo caso ritengo sia necessario il preavviso di rigetto, art. 10 bis. L. n° 241/1990 Massimo Stefanini Il testo della norma resta tuttavia poco chiaro e rimane incerta un’interpretazione univoca Sicchè le opinioni sui casi concreti possono essere, in taluni casi, eterogenee Se la valutazione si basa sul confronto fra la finalità del trattamento e le finalità previste dall’art. 51 c. 5 dpr 223/1967, è evidente che la definizione dell’ambito delle finalità ivi indicate diviene presupposto fondamentale della valutazione. Massimo Stefanini I^ IPOTESI (S.Scolaro) Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo Di studio Di ricerca statistica (di ricerca) scientifica O (di ricerca) storica , o (di ricerca) carattere socio-assistenziale O (di ricerca) per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso Massimo Stefanini I^ TESI (S.Scolaro) La norma “…non sembra proprio prestarsi ad interpretazioni differenti, specie constatando che altre interpretazioni, forzature interpretative a parte, porterebbero a risultati aberranti: infatti non avrebbe senso accoppiare finalità con carattere […] per non dire come, isolando queste due espressioni (la prima: carattere socio – assistenziale; la seconda: per il perseguimento di un interesse collettivo e diffuso) ci si troverebbe di fronte ad una situazione indefinibile e priva di contenuti possibili in quanto talmente ampia ed estesa da divenire un contenitore di tutto…” (Tratto da I Servizi Demografici n° 6/2004 – S.Scolaro). Massimo Stefanini II^ ipotesi Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità: di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di studio di ricerca statistica scientifica (o) storica , o carattere sociosocio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso Massimo Stefanini II^ ipotesi Questa seconda ipotesi si basa sul dato eminentemente letterale e considera l’esistenza di due preposizioni: - Quella reggente (finalità di…) - Quella dipendente (ricerca scientifica, statistica o storica) il "di" omesso tra la "o" e "carattere socio-assistenziale" non è del tutto casuale, pensandoci bene; molto probabilmente è sottinteso che debba essere mutuato quello del termine "finalità". La “o” svolge la funzione di congiunzione coordinante disgiuntiva Massimo Stefanini Quindi la prima ipotesi, al di là delle finalità di applicazione dell’elettorato attivo e passivo e di studio, riconduce tutte le altre alla ricerca, limitando e circoscrivendo considerevolmente l’ambito. La seconda ipotesi genera delle asimmetrie fra le varie finalità e risulta più disarmonica rispetto alla pubblicit pubblicità à delle anagrafi della popolazione e dei registri dello stato civile . Nell’ambito di questa ipotesi la finalità relativa al perseguimento di interessi collettivi e diffusi potrebbe essere ricondotta: “…al concetto di interessati secondo la definizione data dall’art. 22 L. n° 241/1990 “… nonostante il fatto che l’espressione del legislatore è piuttosto infelice e di difficile applicazione. (R. Minardi – il nuovo procedimento anagrafico e il diritto di accesso agli atti dei servizi demografici) Massimo Stefanini Ma la qual è la ratio legis? Ossia, oltre al senso letterale, l’intenzione del legislatore? - - qual è Quella di circoscrivere con precisione l’ambito e le opzioni possibili di rilascio delle liste, al punto da delineare un regime armonico con gli ordinamenti anagrafico e di stato civile? oppure Quella di ridurre e circoscrivere i casi in cui è possibile il rilascio delle liste in modo da evitare in ogni caso che vengano utilizzate per fini commerciali, facendo comunque salvi gli scopi senza fini di lucro? Certo siamo in ambedue i casi ben lungi dal chiarire il vero significato finalità à della pubblicit pubblicità à delle liste elettorali e le finalit Massimo Stefanini - - - - - non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge; Il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare – oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. Nota Garante 4/9/2006 Le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006; Le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali Quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali Massimo Stefanini finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo - art. 49 Cost. - L. 212/1956 e s.m. - Memorandum del garante per la protezione dei dati personali: Le iniziative di propaganda elettorale elettorale, o collegate a referendum o alla elezioni, costituiscono un momento selezione di candidati alle elezioni particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.). A)Liste elettorali Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata elettronico agevolmente. Massimo Stefanini finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo Quindi: - - - I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum) I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche per la selezione dei candidati (elezioni primarie). Così come specificato nel memorandum 2006 Al di fuori dal periodo della propaganda elettorale è possibile l’utilizzo delle liste a patto che sia data apposita informativa ? (tutti i hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale) Massimo Stefanini finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo Il caso dei referendum e delle proposte di legge artt. 71 e 75 Cost. - Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum stesso; - Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge. Massimo Stefanini finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo - - - Dpr 223/1967 Dpr 361/1957 Dpr 570/1960 L. 352/1970 Verifica iscrizione alle liste elettorali e correttezza procedimento tenuta delle liste elettorali Prova delle condizioni e dei requisiti di appartenenza all’elettorato attivo Massimo Stefanini Finalità di studio Trattasi di un concetto che si sovrappone in buona parte alle finalità di ricerca e di difficile individuazione. Sicché è difficile immaginare finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano rientrare in tale concetto. Finalità di ricerca statistica È solo quella posta in essere dal SISTAN? Definizione (non giuridica) “Ramo della matematica che studia i metodi per raccogliere, organizzare e analizzare un insieme di dati numerici, la cui variazione è influenzata da cause diverse, con lo scopo sia di descrivere le caratteristiche del fenomeno a cui i dati si riferiscono, sia di dedurre, ove possibile, le leggi generali che lo regolano” Quando si avvale della statistica la ricerca di mercato è ascrivibile a questa finalità? Massimo Stefanini Finalità di ricerca statistica Definizione del Codice Privacy:«scopi statistici», le finalità di indagine Privacy: statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'à nell'àmbito del Sistema statistico nazionale Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati dati personali per scopi statistici e scientifici Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società democratica Massimo Stefanini Finalità di ricerca scientifica Definizione del codice: «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore Massimo Stefanini - - Finalità di ricerca scientifica Sono solo quelle incluse nel programma del CNR, oppure anche le altre? Il garante, interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato, nel sottolineare l’impossibilità di ricorrere agli elenchi anagrafici (art. 34 dpr 223/1989) ha suggerito la richiesta delle liste elettorali che per l’appunto possono essere rilasciate per finalità di ricerca scientifica. Il garante ha aggiunto che: “Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (dalla relazione annuale 2007, nota 5/2/2007) Massimo Stefanini Finalità di ricerca storica (dalla relaz. Annuale 2005) Definizione del codice: «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e del passato Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati dati personali per scopi storici 1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale. 2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici. Massimo Stefanini Finalità di ricerca storica (dalla relaz. Annuale 2005) Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati. In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità conoscibilità copia pia "per finalità previsto per le liste elettorali possono essere rilasciate in co finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere carattere sociosocioassistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)– 223)– da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005). Massimo Stefanini Ricerca o finalità ? Carattere socio assistenziale Cos’è l’ambito socio assistenziale? Art. 1 c. 1 L. n° 328/2000 La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione si fa riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può incontrare nella sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (diritto dei servizi sociali di Bobbio, Morello Di Giovanni e Morino) Massimo Stefanini Ricerca o finalità? Gli interessi collettivi e diffusi (nell’ambito della individuazione della titolarità del’interesse legittimo), c.d. interessi superindividuali Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto. :Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato , onde il carattere della personalità e della differenziazione, necessario per qualificarli come legittimi e per aprire una via di tutela davanti al G.A., potrebbe più facilmente essere rinvenuto sostituendo al tradizionale soggetto atomisticamente inteso, il gruppo, soggetto al quale gli interessi sono comunque riferibili (ass.ni tutela consumatore e utente d-lgs n° 206/2005) (tratto da Manuale di diritto amministrativo - E. Casetta) Massimo Stefanini