F101 - Proposta per attività di revisione legale dei conti (formula 1 di 2)

annuncio pubblicitario
F025 - Vendita di beni mobili
TRA
Il/La Sig./Sig.ra <……>, residente in <……>, con sede in via <……> di seguito anche denominato/a “X” o
“Alienante”
E
Il/La Sig./Sig.ra <……>, residente in <……>, con sede in via <……>di seguito anche denominato/a “Y” o
“Acquirente”
Premesso che
• X intende trasferire la proprietà di <……> a Y;
• Y è interessato ad acquistare la proprietà di <……> di X e, a tal fine, intende corrispondere allo stesso la
somma di euro <……>.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Efficacia delle premesse
Le premesse e gli allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente contratto, per:
• “Accordo” si intende il presente contratto;
• “Bene” si intende <……>;
• “Prezzo” si intende il corrispettivo pattuito tra Alienante ed Acquirente;
• “Data di sottoscrizione” si intende la data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 3 - Oggetto del contratto
3.1 Con il presente accordo l’Alienante trasferisce all’Acquirente, che accetta, la proprietà del Bene.
ovvero:
3.1 Con il presente Accordo l’Alienante si impegna a trasferire, entro e non oltre il <……> all’Acquirente, che
accetta, la proprietà del Bene.
Vendita di cose altrui
3.1 Con il presente accordo l’Alienante si impegna a procurare all’Acquirente l’acquisto del bene <……> che gli
è/sarà venduto e che attualmente è di proprietà del Sig. <……>.
Nel caso di mancato perfezionamento della vendita l’Alienante sarà tenuto a restituire il prezzo, restando salva la
facoltà dell’acquirente di chiedere il risarcimento dei danni per il mancato perfezionamento per causa imputabile
al venditore, che possono forfetariamente quantificarsi sin da ora in una somma pari ad euro <……>.
Vendita di cose future
3.1 Con il presente accordo l’Alienante vende all’Acquirente le seguenti quantità di beni (ad esempio frutti di un
frutteto) che diventeranno di proprietà dell’acquirente al momento della separazione dalla cosa madre (ad
esempio dagli alberi, per avvenuta maturazione dei frutti).
3.2 La vendita si considererà nulla se la quantità di beni di cui al precedente punto non verrà ad esistenza.
3.3 Il prezzo concordato per la vendita dei beni di cui al punto 3.1 è pari ad euro <……> e dovrà corrispondersi
entro <……>.
Art. 4 - Prezzo
4.1 Il corrispettivo del trasferimento della proprietà del Bene viene determinato in euro <……>.
4.2 Detto corrispettivo viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, che ne
costituisce quietanza.
ovvero:
4.2 Detto corrispettivo verrà corrisposto dall’Acquirente all’Alienante con le seguenti modalità e nei seguenti
termini, da considerarsi essenziali nell’interesse dell’Alienante:
1) <……>;
2) <……>;
3) <……>.
All’atto del versamento del Prezzo, l’Alienante si impegna a rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento.
ovvero (vendita con riserva di proprietà):
4.2 Il presente Accordo si intende effettuato con riserva di proprietà del Bene in capo all’Alienante fino
all’integrale pagamento dell’importo concordato all’art. 4.1 del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1523 c.c. I rischi sono a carico dell’Acquirente fin dalla consegna della cosa.
L’Acquirente si impegna a pagare il Prezzo in n. <……> rate mensili con scadenza il giorno <……> di ogni
mese.
L’Acquirente, fino al passaggio della proprietà della cosa, non potrà alienare o comunque disporre di essa senza
il consenso dell’Alienante.
Il mancato pagamento anche di una sola o di più rate di importo comunque superiore all’ottava parte del
prezzo, produrrà lo scioglimento del contratto. In tale evenienza l’Alienante potrà trattenere il <……> % del
prezzo già riscosso a titolo di indennità, salva la prova di un maggior danno.
L’Acquirente si impegna altresì a mantenere il Bene in perfetto stato; l’Alienante potrà, in qualsiasi momento e a
sue spese, ispezionare la cosa per verificarne lo stato di manutenzione. Le ispezioni non potranno in ogni caso
ledere il diritto dell’Acquirente al normale uso del Bene e dovranno altresì essere comunicate dall’Alienante
all’Acquirente in un termine congruo.
eventualmente:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1524, secondo comma, c.c., il presente Accordo dovrà essere trascritto
presso il Registro della cancelleria del Tribunale di <……> a spese dell’Acquirente.
Art. 5 - Consegna
5.1 Il Bene viene consegnato all’Acquirente contestualmente alla firma del presente Accordo, che ne comporta
accettazione.
ovvero:
5.1 Il Bene verrà consegnato all’Acquirente al suo domicilio in <……> entro la data del <……>, a mezzo e a
spese dell’Acquirente.
ovvero:
5.1 Il Bene dovrà essere consegnato successivamente alla richiesta scritta dell’Acquirente, che dovrà pervenire
all’Alienante entro e non oltre la data del <……>.
Decorso inutilmente detto termine, il presente Accordo si intenderà risolto, con diritto dell’Alienante ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento dell’Acquirente.
La consegna dovrà essere effettuata nel luogo indicato dall’Acquirente, a mezzo <……> e a spese
dell’Acquirente.
5.2 Con la consegna del Bene l’Alienante viene espressamente esonerato da ogni responsabilità per la custodia
e la perdita del Bene.
ovvero (clausola di vendita su documenti):
5.1 Il Bene si intende consegnato a mezzo dei documenti rappresentativi della merce alienata in viaggio da
<……> a <……> come di seguito indicati:
1) <……>;
2) <……>;
3) <……>.
La regolarità della documentazione indicata al paragrafo che precede è stata verificata in contraddittorio tra le
Parti. In tal senso, l’Acquirente dichiara di accettarne la veridicità e la rispondenza al Bene.
L’Acquirente riceve dall’Alienante i suddetti documenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1528 c.c., si
impegna a versare all’Alienante il Prezzo secondo le modalità di cui al precedente art. 4.2.
Art. 6 - Garanzia di buon funzionamento
6.1 L’Alienante garantisce all’Acquirente il buon funzionamento del Bene per un periodo di <……> mesi dalla
data di sottoscrizione del presente Accordo.
6.2 L’Alienante si impegna a sostituire o riparare il Bene o suoi singoli componenti qualora, durante il suo utilizzo
e nei limiti temporali di cui al precedente comma, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti o difetti dello
stesso derivanti da difetti di fabbricazione che lo rendano non più conforme all’uso per cui era destinato.
6.3 Le spese di riparazione o sostituzione del Bene sono a carico dell’Alienante.
6.4 L’Acquirente, ai fini della presente garanzia, si impegna, a pena di decadenza, a denunciare all’Alienante
ogni vizio di funzionamento del Bene entro e non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza.
6.5 La presente garanzia non copre i difetti o i danni causati dall’Acquirente a seguito di negligenza nell’uso, o
da uso non conforme del Bene rispetto a quello per il quale era destinato, o causati da riparazioni, sostituzione
di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dall’Alienante, o da qualsivoglia
circostanza indipendente dal fatto doloso o colposo dell’Alienante.
Art. 7 - Garanzie
7.1 L’Acquirente dichiara di aver visionato il Bene, di averlo riscontrato privo di vizi ed idoneo all’uso cui esso è
destinato e di accettarlo.
ovvero (clausola di vendita con riserva di gradimento):
7.1 La presente vendita si intende effettuata con riserva di gradimento dell’Acquirente.
L’Acquirente si riserva di comunicare a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata
nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax confermato da lettera raccomandata, all’Alienante presso
l’indirizzo indicato all’art. 10 del presente Accordo, il proprio gradimento in ordine al bene alienato entro e non
oltre <……> giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, dopo un esame della cosa da effettuarsi
presso <……>.
L’Alienante, in caso di esito negativo dell’esame, si impegna a mettere a disposizione dell’Acquirente altro bene
mobile della stessa natura, entro e non oltre <……> giorni.
Qualora l’Acquirente non ritenga di proprio gradimento neppure il secondo bene messo a disposizione
dell’Alienante, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.
ovvero (clausola di vendita a prova):
7.1 La presente vendita si intende effettuata a prova, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1521 c.c.
A tal fine l’acquirente proverà il bene entro e non oltre <……> giorni dalla data del presente Accordo presso
<……>.
In caso di esito positivo della prova, l’Alienante sarà esonerato dalla responsabilità per i vizi apparenti della cosa.
ovvero (vendita su campione):
7.1 La presente vendita si intende effettuata su campione di merce consegnato dall’Alienante all’Acquirente, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1522 c.c.
Ogni difformità del bene dal campione ed ogni vizio o malfunzionamento dello stesso, che non dipenda dalla
natura delle cose, legittima l’Acquirente a sciogliere il contratto.
Il bene dovrà possedere qualità analoghe a quelle riscontrate nel campione.
ovvero (vendita con riserva di tolleranza quantitativa):
7.1 La presente vendita si intende effettuata con riserva di verifica da parte dell’Acquirente del peso netto dei
singoli beni/merci, anche se presentati imballati da terzi o dall’Alienante.
Qualora l’acquirente riscontri una differenza di peso superiore ai limiti tollerati dagli usi del settore, potrà
decidere se rifiutare l’acquisto o chiedere la revisione del prezzo concordato per la vendita.
7.2 La parte Acquirente chiederà il risarcimento del danno nel caso in cui decida di non acquistare i beni dovuti.
ovvero:
7.2 L’alienante garantisce all’Acquirente la piena proprietà del bene e la libertà di esso da ogni vincolo, garanzia
reale e diritti di terzi.
7.3 L’Alienante garantisce la perfetta idoneità del Bene all’uso per cui è destinato.
7.4 Qualora il Bene presenti dei vizi non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto, l’Acquirente ha facoltà
di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 c.c.
[aggiungere: “Salvo quanto previsto nel precedente punto 7.1”, se si adotta la clausola di vendita a prova].
Art. 8 - Spese
8.1 Le spese del presente Accordo ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico dell’Acquirente.
ovvero:
8.1 Ogni spesa derivante dal presente Accordo, compresi eventuali oneri accessori, sono tutti posti a carico
dell’Alienante.
ovvero:
8.1 Le spese del presente Accordo sono ripartite egualmente tra le Parti nella misura del 50% a carico di
ognuna.
ovvero:
8.1 Le spese del presente Accordo e suoi oneri accessori sono ripartiti tra le parti come segue:
a) a carico dell’Alienante: <……>;
b) a carico dell’Acquirente: <……>.
Art. 9 - Risoluzione
9.1 Il mancato pagamento del Prezzo da parte dell’Acquirente secondo le modalità di cui al precedente art. 4
comporterà il diritto dell’Alienante di risolvere il presente Accordo, previa comunicazione da inviarsi
all’Acquirente a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di quindici giorni.
9.2 Nel caso in cui l’Alienante non ottemperi alla sostituzione o alla riparazione per malfunzionamento o vizi del
Bene come previsto all’art. 6 del presente Accordo, l’Acquirente potrà risolvere il presente accordo, previa
comunicazione da inviarsi all’Acquirente a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di quindici giorni.
Art. 10 - Comunicazione
Qualunque comunicazione da una parte all’altra ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata a mezzo
lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax
confermato da lettera raccomandata, ai seguenti indirizzi:
• per l’Acquirente:
<……>;
• per l’Alienante:
<……>
Art. 11 - Completezza del contratto
11.1 Questo Accordo con i relativi allegati costituisce l’intero Accordo e annulla ogni precedente accordo o
qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia.
11.2. Nessuna aggiunta o modifica al presente Accordo sarà considerata valida se non fatta per iscritto.
Art. 12 - Efficacia del contratto
12.1 Questo Accordo sarà vincolante per le parti, i loro rappresentanti legali e i loro successori a qualunque
titolo.
12.2 Qualora alcune disposizioni del presente Accordo risultino essere nulle o invalide, tale fatto non
pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Art. 13 - Legge applicabile
13.1. Il presente Accordo sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 14 - Foro competente
14.1 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo sarà
esclusivamente competente il Foro di <……>.
ovvero:
Art. 14 - Clausola arbitrale
14.1 Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente Accordo, incluse quelle concernenti l’esistenza,
validità o cessazione dell’Accordo stesso, saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri, di
cui i primi due nominati ciascuno da ogni parte ed il terzo nominato dalle Parti in accordo tra loro o, in difetto,
dal Presidente del Tribunale di <……>.
14.2 Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli
arbitri decideranno secondo diritto.
<……>, lì <……>
Firme
Alienante
<……>
Acquirente
<……>
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli del presente Accordo: artt.
4, 5, 6, 7, 9, 14.
Firme per accettazione
Alienante
<……>
Acquirente
<……>
TRA
Il Sig. <……>, residente in <……>, via <……>, C.F. <……>, (d’ora in avanti “Promettente”)
E
Il Sig. <……>, residente in <……>, via <……>, C.F. <……>, (d’ora in avanti “Prelazionario”).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
1.1 Il Promittente concede a favore del Prelazionario, che accetta, il diritto di essere preferito ad altri, a parità di
condizioni, per il caso in cui il Promittente decida di alienare <……>.
1.2 Il Promittente conserva il pieno potere di godimento dell’immobile in oggetto: egli potrà quindi, a proprio
piacimento, mutarne la destinazione, e non sarà responsabile in caso di perimento o deterioramento del bene
medesimo. Potrà altresì locare l’immobile, ed in genere costituire sullo stesso diritti reali o personali di
godimento o di garanzia.
Art. 2 - Obbligo di effettuare la denuntiatio
2.1 Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione in oggetto, il Promittente si impegna a comunicare, tramite
raccomandata, al Prelazionario l’intenzione di alienare il bene e le condizioni di vendita.
2.2 Qualora vi fossero terzi interessati all’acquisto del medesimo bene, il Promittente si impegna a indicarne il
nominativo al Prelazionario nella stessa comunicazione di cui al punto precedente.
2.3 Al Prelazionario sarà concesso il termine di <……> [n. <……> giorni] per decidere se accettare o meno la
proposta di acquisto; decorso tale termine, il Promittente si riterrà libero di stipulare il contratto, alle medesime
condizioni, con altro soggetto terzo.
2.4 Se il Promittente dovesse decidere di mutare le condizioni di vendita successivamente al rifiuto del
Prelazionario, tali nuove condizioni dovranno essere comunicate al Prelazionario e verrà nuovamente a
decorrere il termine di cui al punto precedente per l’eventuale accettazione della proposta.
Art. 3 - Corrispettivo
3.1 Il diritto di prelazione è convenuto verso il complessivo corrispettivo di euro <……> che il Promittente
riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza
liberatoria.
Art. 4 - Durata
4.1 Il diritto di prelazione viene concesso per <……> [n. <……> di anni], a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente atto.
Art. 5 - Clausola penale
5.1 I sottoscritti convengono che in caso di alienazione del bene in oggetto a terzi prima o in assenza della
comunicazione di cui all’art. 2, il Promittente corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro <……>
[<……>], senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che il Prelazionario, pertanto, potrà provare nel
suo preciso ammontare.
Art. 6 - Delimitazione dell’ambito di applicazione del presente accordo
6.1 Il presente patto di prelazione non si estende ai casi di alienazione a titolo gratuito, ovvero a quelli di
alienazione a titolo oneroso verso corrispettivo infungibile (permuta, conferimento in società, dazione in
pagamento, e simili); non si applica, inoltre, alle ipotesi di vendita in blocco di un più ampio complesso
immobiliare per un unico prezzo, comprendente anche l’immobile in oggetto.
Art. 7 - Spese
7.1 Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti si convengono a carico del
Prelazionario.
<……>, lì <……>
Firme
<……>
Scarica